Bonus chef, la nuova misura della Manovra 2021

Il canone RAI, ovvero il canone di abbonamento alla televisione, è un importo fisso che deve essere versato una volta all’anno, da ogni singolo nucleo familiare che possieda almeno un televisore.
Con la legge n. 208 del 2015 è stato introdotto l’assunto per il quale chi ha all’attivo una fornitura di energia elettrica nel luogo in cui ha la residenza anagrafica detiene un apparecchio televisivo.
Il canone viene addebitato direttamente sulla fattura dell’energia elettrica, quindi non dovrà più essere pagato tramite bollettino postale come accadeva invece fino a qualche tempo fa.
Vediamo di seguito a quanto ammonta l’importo del canone RAI 2021, chi deve pagarlo e chi, invece, può accedere alle condizioni di esonero previste dalla legge.
Il costo totale del canone RAI è pari a 90 euro anche per il 2021. Tale cifra viene suddivisa in 10 rate di pari importo che vengono addebitate direttamente sulla bolletta della luce.
Il canone RAI deve essere sostenuto anche dai residenti all’estero che sono in possesso di un’abitazione in Italia nella quale è presente un appparecchio televisivo.
Qualora si possedessero televisori o apparecchi radio nei locali in cui si svolge la propria attività professsionale, si dovrebbe sostenere il canone TV speciale, ovvero quello riservato agli esercizi pubblici, che dovrà essere pagato con le modalità tradizionali.
Cosa succede nel caso in cui in casa non si abbia un apparecchio televisivo? Si dovrà comunque sostenere il costo del canone RAI o sono previste eventuali esenzioni?
Nell’ipotesi appena descritta, i contribuenti che siano titolati di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale dovranno dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali è stata attivata una fornitura di luce sia presente un apparecchio TV; per farlo, potranno utilizzare l’apposito modello, scaricabile a questo indirizzo.
Lo stesso modello potrà essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione nella quale l’utenza elettrica è ancora intestata al soggetto deceduto non siano presenti apprarecchi televisivi. Tali dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.
A questo proposito, si ricorda che le richieste di esenzione inviate tra il 1 luglio 2020 e il 31 gennaio 2021 saranno valide per il canone RAI relativo a tutto il 2021. Tale dichiarazione viene presentata sotto la propria responsabilità e viene punita dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia – artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – nel caso in cui non dovesse essere veritiera.
Tra i soggetti che non sono tenuti a pagare il canone RAI ci sono anche i cittadini che:
Questi soggetti potranno presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di esenzione che spetterà:
La dichiarazione sostitutiva non dovrà essere rinnovata l’anno successivo: perderà di validità solo nel caso in cui si dovessero perdere i requisiti, come per esempio qualora si dovesse sforare il limite reddituale previsto. In questa evenienza, sarà necessario inviare la dichiarazione di variazione dei presupposti.
L’esonero dal pagamento del canone RAI spetta anche:
In questo caso sarà necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione dal pagamento del canone per effetto di convenzioni internazionali, utilizzando l’apposito modello. La dichiarazione potrà essere inviata in qualsiasi giorno dell’anno direttamente dal soggetto interessato.
La dichiarazione sostitutiva potrà essere utilizzata anche per comunicare:
Tale dichiarazione sostitutiva può essere inviata:
Qualora non si avesse la possibilità di procedere con l’invio via web, si potrà inviare una raccomandata senza busta all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Le dichiarazioni di non detenzione hanno la seguente durata:
I cittadini in possesso dei requisiti di esenzione elencati fin qui che abbiano pagato il canone RAI in bolletta possono inviare una richiesta di rimborso, tramite l’utilizzo dell’apposito modello.
Potranno scegliere di:
Il rimborso viene effettuato dal fornitore di energia elettrica sotto forma di accredito sulla prima fattura: qualora ciò non dovesse accadere, il rimborso sarà allora pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.