Adozione e rapporti con la famiglia di origine

La stepchild adoption è l’adozione da parte di un genitore non biologico del figlio del proprio coniuge o del partner con il quale si è uniti civilmente: è anche chiamata “adozione del configlio”.
Questa possibilità per le unioni civili non era stata inserita nella legge n. 76 del 2016 (la cosiddetta legge Cirinnà), ma era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza nel 2014 tramite un’interpretazione estensiva dell’articolo 44, comma 1, lettera d della legge n. 184 del 1983, che si occupa delle adozioni in casi particolari.
Questa tipologia di adozione è stata inserita al fine di tutelare la stabilità di un minore all’interno di un’unione civile e per far sì che anche il partner non naturale possa avere sia diritti sia doveri nei confronti del figlio adottivo.
In Italia è in vigore:
L’adozione del configlio è possibile nei casi in cui:
L’adozione dovrà essere richiesta tramite il ricorso presso il Tribunale per minorenni del luogo in cui si trova il minore. Si dovrà ascoltare il genitore naturale, dopodiché sarà aperto un procedimento che valuterà:
Qualora il figlio abbia tra i 12 e i 14 anni, il Giudice dovrà ascoltare anche la sua opinione.
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Nonostante la legge Cirinnà non abbia inserito dei riferimenti alla possibilità da parte di coppie dello stesso sesso di poter adottare dei figli, non ha impedito alla giurisprudenza di poter applicare le norme sull’adozione in casi particolare anche alle coppie gay.
Il primo episodio risale, come anticipato, al 2014, quando il Tribunale dei minori di Roma concesse a una donna la possibilità di adottare la figlia naturale della propria compagna, che aveva sposato in Spagna.
La Cassazione ha applicato una norma giuridica in vigore, ovvero l’articolo 44 della legge sull’adozione del 4 maggio 1983, in base al quale l’adozione avviene “nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l’adulto, in questo caso genitore sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo”.
Tale adozione è stata in seguito confermata anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12962 del 2016, in base alla quale l’adozione in questione “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice” e “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.
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Secondo i giuristi, l’adozione in casi particolari è “diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto, rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso”.
Nella pratica, permette di adottare:
Il figlio adottato:
L’ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019 ha stabilito che il minore potrà essere adottato da persone singole o da coppie di fatto non solo nei casi in cui il minore si trovi in una condizione di abbandono, ma qualora esista già un legame affettivo con l’adottante e l’adozione possa contribuire a tutelare gli interessi del minore.
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