Locazione, successione mortis causa, Contratto non scritto.
Ritengo che sia necessario un approfondimento mediante la lettura della documentazione in suo possesso. se ritiene potremmo fissare un appuntamento per discutere del caso
Gentilissimo Utente, premetto che occorrerebbe prendere visione del contratto di locazione nonchè dell'intimazione di sfratto per morosità notificata per comprendere meglio la vicenda e fornirLe una consulenza più precisa. In linea generale, alla morte del conduttore subentrano nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui conviventi (art. 6 L. 392/1978). L'art. 1614 c.c. prevede che: "Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi". L'art. 3 comma 6 L. 431/98 da Lei citato disciplina, in linea generale, le ipotesi di recesso per gravi motivi. Benchè la morte sia certamente un grave motivo, può anche trovare applicazione tuttavia la disciplina specifica dell'art. 1614 c.c. laddove ricorrano i requisiti indicati dalla norma. Gli accordi di riduzione del canone devono essere pattuiti per iscritto e registrati. Ritengo, in realtà, che il contratto sia legittimamente cessato alla scadenza del preavviso, se regolare. Gli importi versati dopo tale data potranno intendersi versati e pattuiti a titolo di indennità di occupazione. Il locatore non può procedere con lo sfratto per morosità nel caso di specie. Occorre, pertanto costituirsi in giudizio e contestare le pretese del locatore. Se ha necessità di assistenza o consulenza se vuole mi può contattare, tramite il mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it