Rescissione consensuale contratto d’affitto
Buonasera, il preavviso deve sempre fornirlo. Proporrei tuttavia o di trovare un accordo con il proprietario o di domandargli una riduzione del prezzo per i danni. Se Le necessita assistenza, mi contatti privatamente al 345/2146424 oppure via mail al vianellolex()gmail.com. Sarò lieta di sentirLa per comprendere meglio il problema e fornirLe un preventivo gratuito per seguirLa. Opero nella provincia di Milano e Varese. Cordiali saluti
Buonasera, per rispondere alla sua domanda è necessario richiamare l'art. 3, l. n. 431/98, per cui il recesso dal contratto di locazione può avvenire quando sussistano gravi motivi, prima del compimento del termine convenzionale. La presenza di gravi motivi non esonera il conduttore dall'avvertire il locatore, con un preavviso di sei mesi dalla scadenza concordata. Cordiali saluti.