Difformità urbanistiche: chi paga la sanatoria?
Buongiorno Signora, come può ben comprendere la questione meriterebbe di essere approfondita, magari visionando la documentazione in Suo possesso. Ma cercherò di risponderLe ugualmente. Premesso che la legge (Art. 46, DPR 380/2001) prevede che il notaio, nel certificare l’atto di compravendita, debba obbligatoriamente riportare nel rogito gli estremi della concessione edilizia (in caso contrario la vendita sarebbe nulla), tutte le volte in cui un immobile presenta un grave abuso edilizio non può essere trasferito. È quindi nullo il relativo atto di compravendita anche se l’acquirente ne è stato messo al corrente. Al contrario, in caso di abuso di minore entità la vendita è valida, ma solo a patto che l’acquirente sia stato messo a conoscenza dell’abuso edilizio. Pertanto, l’acquirente che non è stato informato dell'abuso edilizio prima della stipula del contratto, potrà richiedere una riduzione del prezzo di vendita o il rimborso delle somme spese per la sanatoria dell’abuso o per la sua demolizione. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Buongiorno, il tema posto e’ stato oggetto di una recente decisione della Corte di Cassazione a Sezioni unite che ha affermato che un bene immobile è incommerciabile ed il relativo atto di trasferimento è nullo se: 1) il venditore non dichiari in atto in forza di quale titolo è stato costruito l'immobile che intende alienare; 2) il venditore dichiari che l'immobile è stato costruito in forza di titolo abilitativo che poi si dimostri inesistente o riferito ad un fabbricato diverso da quello venduto. Mi pare di capire che il suo caso rientra nell’ipotesi n. 1 da quanto esposto. Mi contatti pure, se lo desidera, direttamente per ulteriori chiarimenti . Cordiali saluti, avv Alessandro Lombardini