Mansioni lavoro: domande
Risposte degli avvocati
Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 c.c., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede.
Conseguentemente, l’assegnazione di compiti non rispondenti alla qualifica può consentire al lavoratore di chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutarne apriori l’adempimento, in quanto, il rifiuto è legittimo solamente nel caso in cui lo svolgimento dei compiti richiesti sia pericoloso per la salute e sicurezza del lavoratore o lo esponga a responsabilità penali.
Buongiorno,
per stabilire se un rifiuto sia legittimo, bisogna valutare la qualifica ricoperta, se infatti l'ulteriore attività richiesta rientra tra le sue mansioni non può semplicemente essere rifiutata.
Se, tuttavia, questo comporta un allungamento dell'orario di lavoro, le ulteriori attività dovranno esserle riconosciute.
Laddove la problematica non fosse temporanea, potrebbe rivalutare le condizioni del rapporto di lavoro. Resto a disposizione per ulteriori necessità o consulenza.
Cordiali saluti
Avv. Elena Armenio