Affido coppia di fatto non convivente
Secondo una recente giurisprudenza, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". La sentenza aggiunge che la distanza esistente tra i luoghi di residenza non preclude l'affido condiviso, le cui modalità dovranno essere stabilite dal giudice o concordate dai genitori. In sostante, si assume prevalente l'interesse al mantenimento dello stato psicofisico della prole, sull'interesse dei genitori.
Buongiorno Signora Anna, premesso che la situazione andrebbe approfondita, in Italia esiste il diritto alla bigenitorialità, questo vuol dire che i figli devono stare sia con la madre che con il padre (affido condiviso). Ma se uno dei due genitori si è sempre disinteressato al proprio figlio, l'altro potrà chiedere, mediante ricorso al Tribunale, l'affido esclusivo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo (Cell. 3280999150)