Come regolarsi con un amministratore sleale?
Gentile Utente, l'art. 1129 del codice civile stabilisce che l'Amministratore può essere revocato dall'assemblea dei condomini laddove sia responsabile di gravi irregolarità e/o condotte sleali. Occorre la maggioranza dei partecipanti, che rappresentino almeno la metà del valore del condominio (501 millesimi). La condotta da Lei descritta è da inquadrarsi, inoltre, nell'ambito della responsabilità penale: l'amministratore che si appropria di somme di proprietà condominiale commette il reato di appropriazione indebita (art. 646 codice penale). Provvederei a richiedere la convocazione di un assemblea condominiale con all'ordine del giorno la richiesta di rendicontazione e chiarimenti delle somme liquidate dall'Assicurazione e/o per la revoca dell'Amministratore, per poi dare incarico ad un Legale per il recupero delle somme indebitamente trattenute. Resto a disposizione nel caso necessiti di una consulenza più approfondita e dettagliata, tramite il mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Buongiorno, assolutamente no! Premesso che la situazione andrebbe approfondita, in caso di mala gestione dell'amministratore, può provvedere ad inviare formale comunicazione di diffida, salvo agire in giudizio. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano