Comodato d'uso terreno agricolo in comproprietà: serve la maggioranza?
Esiste un modo per far valere la maggioranza? Se non esiste come possiamo obbligarli al pagamento delle spese di manutenzione per la loro quota? O che soluzioni potrebbero esserci? Grazie se potrete aiutarmi.
Risposte degli avvocati
Buongiorno,
si tratta di un caso di gestione di cosa comune.
L'articolo di riferimento è il 1102 del codice civile . Sicuramente gli altri proprietari vanno messi al corrente della decisione della maggioranza in merito alla gestione della cosa comune. Preciso anche però, che gli altri proprietari in proporzione alla loro quota di proprietà , devono contribuire alla gestione del bene comune
Ritengo sia utile nel vostro caso, rivolgervi ad un legale che si adoperi per l'inoltro della vostra richiesta di gestione della cosa comune agli altri proprietari ed eventualmente gestire il tutto, in caso di diniego da parte degli altri proprietari.
Avv. Chiara Labrozzi
Gentile signora,
L’art. 1103 C.C. dispone che “Ciascun partecipante alla comunione può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.
Il secondo comma dell’art. 1105 C.C. prevede, però, che “Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti alla comunione, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente”, ciò a patto che “Tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione”.
Per grande parte della giurisprudenza la stipula di un contratto di comodato, avente ad oggetto un bene in comunione, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, per la deliberazione dei quali è sufficiente l’espressione della concorde volontà della maggioranza assoluta dei partecipanti alla comunione medesima (art. 1105 C.C.).
Nel caso da lei prospettato, la maggioranza è addirittura quella dei 2/3 che sarebbe necessaria per l’approvazione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
I partecipanti alla comunione dissenzienti, rispetto alla decisione della maggioranza, se regolarmente invitati alla deliberazione, nulla potranno opporre a quanto deliberato.
Secondo unanime giurisprudenza, inoltre, il contratto sarebbe comunque valido ed efficace, anche nella eventualità che i dissenzienti non venissero informati. Nondimeno, in questa ultima eventualità, i partecipanti potrebbero chiedere un risarcimento, qualificabile e quantificabile in ragione del danno patito.
In sintesi, allo stato dell’orientamento giurisprudenziale vigente, la risposta è sì. La maggioranza dei partecipanti alla comunione può decidere per la stipula di un contratto di comodato.
Cordialmente.
Avv. Davide Interrante