Separazione conviventi di fatto con mutuo cointestato: come fare
Essendo venute meno le condizioni per continuare la convivenza le strade perseguibili ora sono o la vendita consensuale e conseguente estinzione del mutuo oppure l'accollo da parte della controparte del mutuo stesso. Se si dovesse concordare per quest'ultima soluzione, posto che la banca dovrà approvare questo passaggio previa verifica dell'idoneità della controparte a sostenere l'intera rata, la mia domanda riguarda il calcolo della mia "liquidazione". E' corretto considerare l'importo inizialmente da me versato per la ristrutturazione e anticipo sulla casa, la mia quota di mutuo pagata in questi anni, la metà degli arredi acquistati in comune?
Grazie
Risposte degli avvocati
Buonasera,
la risposta alla Sua domanda è positiva.
I costi che Lei ha affrontato per la ristrutturazione della casa, l'anticipo e la metà degli arredi (di cui dovrebbe avere le relative fatture) devono essere rimborsati da parte dell'ex convivente, in quanto si stratta di oneri straordinari che hanno rappresentato uno sforzo economico ingente.
Diverso, invece, è la situazione per le spese ordinarie, vale a dire quelle spese affrontate in relazione ai bisogni reciproci legati alla vita quotidiana. Quest'ultime non possono essere rimborsate.
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo
(Cell. 3280999150)
Buongiorno,
consideri che arriverebbe ad un accordo con la sua ex compagna. In un'ottica transattiva quindi ovviamente si potrebbe domandare un equo indennizzo per la quota di mutuo sino ad oggi pagata e la metà dell'arredo.
Se Le necessita assistenza, sarò lieta di fornirLe un preventivo gratuito.
Cordiali saluti
Avv. Vanessa Vianello