Separazione senza matrimonio: cosa mi spetta?
Risposte degli avvocati
Nello stesso modo in cui due coniugi sposati si separano, può accadere che anche una coppia non coniugata cessi di convivere, ovvero che, a seguito della nascita di un figlio, i genitori non inizino mai una convivenza e sia comunque necessario stabilire le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti della coppia.
Tale regolamentazione potrà senz’altro, e preferibilmente, essere raggiunta mediante il rinvenimento di un accordo tra i genitori stessi, ma laddove ciò non risultasse possibile, sarà l’Autorità giudiziaria (ora il Tribunale Ordinario) a definire tutti questi aspetti, in modo da soddisfare il prioritario interesse dei figli ad un equilibrato ed armonico sviluppo.
A seconda dei casi, il genitore con il quale i figli continueranno a convivere (cd. genitore collocatario) potrà avere diritto al versamento periodico, da parte dell’altro genitore, di un contributo al mantenimento per i figli.
Sulla sua specifica domanda, l’assegnazione della casa familiare è prevista dal nostro ordinamento a tutela della prole, per cui in caso di collocazione dei minori presso un genitore, quest’ultimo può chiedere l’assegnazione della casa familiare a prescindere dal titolo di proprietà.
Se non ha un suo legale di fiducia, può contattarmi ai miei recapiti e vedrò se e come poterla assistere, valutando assieme l'entità dei compensi legali sui quali accordarsi.
Buongiorno,
Al convivente non è riconosciuto l'assegno di mantenimento, ma in caso di particolare ed estrema necessità, può ricevere l'assegno alimentare dall'ex.
Per una consulenza approfondita può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo.
La consulenza va concordata ed a pagamento,
CORDIALI SALUTI
PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO
MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
MILANO - BARI