Estinzione del reato 162 ter: può proseguire la condanna?
Risposte degli avvocati
Buonasera. Affinchè il Giudice dichiari l'estinzione del reato per condotte riparatorie (162 ter c.p.), non è necessario il consenso o l'accettazione della persona offesa: se l'imputato fa un'offerta reale inferiore a quanto richiesto dalla persona offesa e questa vi si opponga, il Giudice può comunque dichiarare estinto il reato nel caso in cui ritenga appropriata e congrua l'offerta fatta.
Proprio perché non è necessario il consenso della persona offesa, quest'ultima, qualora ritenga che l'offerta reale non sia stata congrua al danno subìto, può avviare il procedimento civile dove chiederà al Giudice di accertare se il quantum liquidato dal Giudice penale sia stato proporzionato ai danni subìti e, eventualmente, la liquidazione della somma residua.
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Avv. Giuseppe Maset