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Buongiorno,
no, non potrà chiedere la rescissione per lesione in quanto a norma dell'art. 1448 comma 2 c.c. "l'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto".
Distinti saluti.
Avv Manuela Samengo