Rischio coniuge per fallimento: qual è
Non so se la nostra unione preveda o meno la comunione dei beni ma so che nessuno ce lo ha mai chiesto quando ci siamo sposati.
Grazie mille per l'eventuale risposta.
Risposte degli avvocati
Buongiorno, sulla base di quanto da Lei riferito pare doversi dedurre che il regime patrimoniale della Vostra Unione Civile sia quello della comunione legale dei beni. Ciò detto, nel caso di una S.N.C. i soci risultano illimitatamente responsabili. In virtù di ciò, nel caso di fallimento di una S.N.C., secondo quanto previsto dalla “legge fallimentare” il fallimento della società si estende anche ai soci. Ciò premesso, per espressa previsione del Codice Civile il fallimento di un coniuge in comunione legale comporta lo scioglimento della stessa con instaurazione dei una comunione ordinaria relativamente ai rapporti di natura patrimoniale. Tutto ciò premesso, per una disamina compiuta del Suo quesito è necessario valutare anche l’elemento temporale di insorgenza dell’Unione Civile in connessione con i rapporti da Lei riferiti (rapporti di conto corrente bancario, muto ed acquisto dell’immobile), previo la disamina della relativa documentazione.
Se gradisce un maggior approfondimento della situazione per l'emissione di un parere mi contatti al n. 345/2146424 oppure a mezzo email all'indirizzo vianellolex()gmail.com. A disposizione, saluto cordialmente.
Buongiorno,
nella SNC i soci sono chiamati a rispondere personalmente dei debiti sociali se il patrimonio della società non dovesse risultare sufficiente (art. 2291 c.c.). Questo non avviene, invece, nelle società di capitali (SRL; SPA) dove dei debiti risponde sempre e soltanto la società.
Per quanto riguarda il regime patrimoniale, se all'atto dell'unione non è stato indicato nulla, opera di diritto la comunione dei beni.
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo
(Cell. 3280999150)