Articolo 1490: posso rivalermi?
Risposte degli avvocati
CERTO+DANNI+SPESE PER INTERVENTO.OCCORRE UNA PERIZIA FIRMATA CHE POSSA STABILIRE CHE QUESTE INFILTRAZIONI SIANO RECENTI OPPURE NO
Buongiorno,
il venditore deve garantire per vizi la cosa venduta.
Per tutelarsi deve mettersi in contatto con un professionista per invio di urgente diffida ed in caso di mancato reperimento di accordo deve procedere con urgenza ad accertamento tecnico preventivo (un tecnico viene nominato dal Tribunale per valutare cause e danni). In questo modo anche se il venditore non vorrà porre rimedio, Lei potrà sistemare la sua abitazione e rivalersi poi sotto il profilo economico sul venditore.
Il mio studio si trova a Vanzago (MI), non lontano dalla Sua abitazione.
Può reperire il mio contatto e-mail sul mio sito internet.
Mi contatti e sarò in grado di fissare un appuntamento in breve tempo.
Cordialmente.
Avv. Stefania Panzitta, Vanzago (MI)
Buongiorno,
certo che può prendere in esame l'art. 1490. Inoltre, l'art. 1476 c.c. sancisce che le obbligazioni principali del venditore sono quella di garantire il compratore dai vizi della cosa.
Provveda ad inviare formale diffida al venditore, e in caso di inerzia citazione in giudizio.
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo
(Cell. 3280999150)