Lavori di ristrutturazione: come comportarsi nella compravendita
Risposte degli avvocati
Buongiorno,
in base all'art. 1104 c.c. ciascun partecipante (della cosa comune) deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune.
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso (art.1110)
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo
(Cell. 3280999150)