Denuncia di un imbroglio: posso fare qualcosa?
Purtroppo la sua ex amica aveva la delega sul conto rilasciatale dal suo ex marito, ma non essendo voi divorziati ovviamente avreste doviuto succedere a lui. Premesso che i prelievi ahimè potevano anche essere autorizzati dal suo ex marito, tuttavia io le consiglio una querela per circonvenzione di incapace. Suo marito all'epoca essendo malato e bisognoso non avrebbe potuto controllare quello che gli veniva prelevato dal conto, ma se vi è documentazione dei messaggi che attestano che la signora che la accudiva diceva di mantenerlo ma i prelievi dimostrano il contrario (ossia che prelevava soldi per acuisti personali), si potrebbe tentare una querela per circonvenzione di incapace. Cordiali saluti. Avv. Alessandra Inchingolo
Gentile Signora, la delega bancaria è uno strumento che consente ad una terza persona di effettuare operazioni per conto del titolare del conto corrente. A meno che Suo marito non sia incapace di intendere e di volere, è lui soltanto che in questo momento potrà richiedere all'amica la rendicontazione delle spese e dei prelievi effettuati con la delega e potrà eventualmente sporgere denuncia (reato di appropriazione indebita). Lei potrà alla morte di Suo marito per gli atti di natura fraudolenta/illegittimi/non giustificati - in qualità di erede - richiedere in sede civile la restituzione delle spese, bonifici e prelievi eseguiti illegittimamente (n.b. il coniuge separato, a differenza del coniuge divorziato, mantiene i diritti successori). Resto a disposizione nel caso necessiti di una consulenza più approfondita tramite il mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Buongiorno Signora, premesso che la questione andrebbe approfondita, in caso di conto cointestato, ciascun cointestatario può prelevare il 50% della somma depositata sul conto (art. 1298 c.c. secondo comma). Pertanto, ciascun cointestatario, anche se ha il potere di compiere operazioni disgiuntamente, non può prelevare somme superiori a quelle di sua spettanza (50%). Inoltre la banca non può impedire a uno dei cointestatari di prelevare il 100% della somma. In questo caso la parte danneggiata dovrà rivalersi nei confronti dell'altra. Se ha necessità, anche solo per una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo