Compravendita immobile: è truffa se vengono omessi dei particolari?
L'art. 1490 c.c. prevede che il venditore é tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per vizi della cosa venduta si intendono i vizi occulti, cioé quelli che l'acquirente , al momento della stipula, non conosceva ma che non avrebbe potuto rilevare neanche con l'ordinaria diligenza . Solo in tali casi, l'acquirente potrà far valere la garanzia e chiedere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo, fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni per i vizi della cosa, a meno che non provi di aver ignorato senza colpa detti vizi. Infine, i 'acquirente decade dal diritto di garanzia previsto dal citato art. 1490 c.c. se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.