Mancato mantenimento del figlio: i nonni devono contribuire?
Buongiorno, chiedo cortesemente che mi venga data una indicazione su come devo agire : Il 29/04/2015 il tribunale di Busto Arsizio ha condannato l'ex convivente di mia figlia a versare l'importo mensile di €300,00+50% spese per attività/Cure mediche + Spese processuali) per il mantenimento del figlio che hanno avuto durante il loro periodo di convivenza (Senza essere sposati e con il figlio riconosciuto da entrambi i genitori),ma detti importi a oggi non sono mai stati versati in quanto il Soggetto non risulta lavori per cui non ci è stato possibile bloccare lo stipendio (Lavora in Nero). Possibile che non ci si possa rivalere sui parenti del padre visto che i nonni materni hanno sempre collaborato per il mantenimento del nipote ? In attesa di un vostro gradito riscontro, porgo, Distinti Saluti
I nonni sono tenuti a contribuire quando entrambi i genitori sono impossibilitati a provvedere al mantenimento dei figli, che si trovano in stato di bisogno. Questo significa che devono essere stati tentati tutti gli strumenti, anche esecutivi, contro il genitore inadempiente e che l'altro genitore non deve disporre di mezzi sufficienti. Questo sembra essere il caso, se i nonni materni sono già stati da tempo coinvolti nel mantenimento (dovrà esserne fornita prova, es. ricevute di bonifici). Ciascun nonno, se mancano le capacità economiche di entrambi i genitori, sarà tenuto a provvedere, secondo la propria capacità economica. Se non si è già assistiti da un Legale, è necessario al più presto farsi assistere da un Avvocato esperto in diritto di famiglia ed esecuzioni.
Gentile signora, è possibile rivalersi sugli ascendenti del padre ed in ogni caso il genitore che non contribuisce al mantenimento dei propri figli può anche essere denunciato in sede penale. Visto che sono passati sei anni dall'emissione del provvedimento Tribunale di Busto Arsizio è bene che, senza ulteriore ritardo, Vi affidiate ad un professionista per attivarsi, con tutte le modalità previste dalla legge, per la tutela degli interessi, in primis, di Vs. nipote. Il mio studio si trova a Vanzago (MI), Via Pasubio n. 7, non lontano dalla Vs. abitazione. Non esiti a contattarmi per fissare un incontro in studio, nel corso del quale potrò illustare tutte le azioni che si possono attivare a Vs. tutela. La saluto cordialmente. Avv. Stefania Panzitta
Buongiorno, certo, gli artt. 316 bis e 433 c.c. prevedono che gli ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli. Pertanto, ne consegue che ciascun nonno è tenuto a versare gli alimenti in proporzione alle proprie capacità economiche. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Salve vorrei sapere se il babbo di mio figlio che ha 20 anni ed ha trovato un lavoro a 24 ore settimanali con un contratto a tempo determinato per 3 anni .può togliere il mantenimento al figlio ? Graz … Leggi tutto