Buon pomeriggio! La mia ex-moglie mi ha mandato una lettera d'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di divorzio (tramite il suo avvocato) dove c'è scritto che la mancata risposta al presente invito entra 30 giorni ovvero il rifiuto di aderire alla convenzione potranno essere valutati dal giudice in sede di condanna alle spese. Io ho pagato sempre il mantenimento mensile e la meta delle spese previste nella sentenza di divorzio. Come devo procedere? Devo rispondere o no? Cosa mi può succedere legalmente? Tengo a precisare che siamo divorziati dal 2014(affidamento condiviso), ma siamo in conflitti continui (da parte sua): nel 2016 mi ha denunciato per minacce di morte ma non si e mai presentata all'udienze(mi ha denunciato senza motivi, solo per farmi del male e per fare quello che vuole lei), sta ostacolando i miei rapporti con mio figlio e tante altre cose grave. Riguardo la negoziazione, che devo fare? Se mi può dare un consiglio. La ringrazio di cuore!
Buonasera, la negoziazione assistita prevista dagli articoli 2 e 3 del D.L. 12 settembre 2014, n.132 convertito in L. 10 Novembre 2014, n.162 costituisce condizione di procedibilità per l'esercizio della domanda giudiziale.. La convenzione di negoziazione é un accordo mediante il quale le parti convengono di risolvere con buona fede e lealtà una controversia con l'assistenza degli avvocati. Quando si riceve un invito per stipulare una convenzione di negoziazione assistita bisogna rispondere entro 30 giorni, in caso di mancata risposta o di rifiuto, dette circostanze potranno essere valutate dal giudice ai fini del pagamento delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma del c.p.c. Qualora in sede di negoziazione venga raggiunto un accordo sarà redatto un verbale che avrà valore di titolo esecutivo. Qualora non venga raggiunto alcun accordo parimenti si redigerà un verbale negativo, successivamente si potrà esperire la via giudiziale. Pertanto, in sede di negoziazione assistita si possono modificare le condizioni di divorzio addivenendo ad un accordo con la sua ex moglie ed evitare il successivo giudizio. Per una consulenza più approfondita può contattarmi ai recapiti presenti nel mio profilo. Distinti saluti, Avv. St. Rita Chiodi- Roma
Gentilissimo, La Sua richiesta merita un accurato approfondimento al fine di valutare eventuali azioni da intentare. Per una consulenza può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI
Gentile Utente, la Sua ex moglie vorrebbe modificare le condizioni di divorzio. Per giungere a ciò è necessario una nuova pronuncia del Tribunale che accerti che siano effettivamente mutate le condizioni. Ma prima di giungere davanti al Tribunale è necessario esperire il tentativo di negoziazione assistita, con il quale entrambi i coniugi assistiti da Avvocati potranno cercare un accordo ed evitare il successivo giudizio. Così i coniugi potranno accordarsi per modificare l'entità dell'assegno divorzile o modificare le altre condizioni del divorzio. In caso di accordo si redige un verbale, che avrà valore di titolo esecutivo. In caso di mancato accordo si redigerà un verbale negativo (in cui si prende atto che non è stato trovato alcun accordo) e pertanto sarà possibile procedere in giudizio. Quando si riceve un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ci si deve necessariamente affidare ad un Avvocato. In caso di mancata risposta all'invito entro 30 giorni, ovvero in caso di mancata adesione, queste circostanze POTREBBERO essere valutate dal giudice in sede di una futura condanna alle spese. Quindi consiglio: 1) di dare incarico al Suo Avvocato di fiducia (magari lo stesso che ha seguito le pratiche di separazione e divorzio); 2) per mezzo dell'Avvocato aderire all'incontro di negoziazione assistita. 3) all'incontro di negoziazione assistita potrà poi a Sua volta avanzare le Sue pretese (es: riduzione dell'assegno divorzile). Ovviamente bisognerebbe comprendere se tale pretesa della Sua ex moglie sia fondata. Occorre prendere visione della sentenza di separazione e capire SE e QUALI condizioni sono mutate (in realtà in materia di assegno divorzile, la giurisprudenza è cambiata molto negli ultimi anni, con pronunce più restrittive. Nel caso necessiti di una consulenza più approfondita può richiedere una CONSULENZA DIRETTA tramite il mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Il mio compagno separato paga da 7 anni assegno di mantenimento per ex moglie e figlia, € 150 per coniuge e € 400 per figlia. Ora vuole procedere con il divorzio e la rivalutazione degli importi essen … Leggi tutto
Buongiorno, vorrei sapere quali sono le differenze tra negoziazione assistita e accordo transattivo. In attesa di un gentile riscontro, cordiali saluti Leggi tutto