Buongiorno. Per recuperare gli assegni di mantenimento arretrati, ocorre, innanzitutto, richiederne, formalmente, il pagamento all’ex coniuge, mediante lettera di diffida, inviata con racc. a.r., anche a mezzo del proprio legale di fiducia. L’invio della diffida è utile anche per interrompere i termini di prescrizione dell’assegno di mantenimento: ogni singola mensilità non pagata si prescrive trascorsi cinque anni, con decorrenza dal mese successivo. Qualora la diffida inviata non sortisse effetti, è possibile procedere, immediatamente, alla notifica all’ex coniuge, mediante ufficiale giudiziario, dell’atto di precetto, insieme al titolo esecutivo (cioè la sentenza di divorzio, quella di separazione o l’accordo di separazione consensuale omologato e qualsiasi provvedimento giudiziale contenente le somme dovute a titolo di mantenimento). L’atto di precetto contiene un’intimazione ad adempiere nel termine di non oltre dieci giorni, trascorsi i quali, in mancanza di pagamento, si potrà procedere alla notifica ulteriore dell’atto di pignoramento, mobiliare o immobiliare, ai fini dell’espropriazione forzata dei beni dell’obbligato, ossia il recupero dell’importo degli arretrati con la vendita dei beni pignorati, oppure, in caso di pignoramentio presso terzi, l’assegnazione delle somme pignorate (come in caso di pignoramento dello stipendio). Per ulteriori contatti email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo