Revoca donazione: può essere chiesta?

Due fratelli dopo 8mesi da morte della madre firmano una transazione in cui hanno stabilito “definire ogni insorgenda lite in relazione all’eredità e di rinunciare ad ogni azione di riduzione che ad esse potesse competere prestando reciprocamente acquiescenza per tutte le donazioni che il de cuius ha fatto in vita e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”. Dopo un anno da detto accordo il fratello A fa causa al fratello B per revocare una donazione da lui fatta a B contestando ,ai sensi art 463 cc, a B di aver arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui per non avere in sede di divisione eredità della madre dichiarato alcune donazioni (la più importante di 50 mila effettuata con assegno) ricevute dalla defunta. Nel testamento tuttavia si legge “ dispenso mio figlio B dal conferire alla massa ereditaria l’appartamento e quanto altro ricevuto in vita”. Ciò significa che A sapeva esistenza donazioni ulteriori oltre appartamento e avrebbe ben potuto chiedere documentazione bancaria della madre in qualità di erede. Chiedo: può essere annullata la transazione ai sensi art 761 e 762 come chiede A? ci sono estremi per revoca donazione?
Utente 7956

L’Avvocato risponde:

Gentile utente, La sua richiesta merita un accurato approfondimento. La domanda di revocazione per ingratitudine (800 c.c.) non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463(1), ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui. Per una consulenza può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo al fine di concordare una conference call. CORDIALI SALUTI PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI
Buongiorno, premesso che la questione andrebbe approfondita, il codice civile, all'art. 801 disciplina la revoca della donazione per ingratitudine, la quale ricorre quando il donatario si macchia di taluni fatti molto gravi nei confronti del donante. Inoltre, deve essere proposta entro 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente di ottenere la revocazione. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano

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