Il recentissimo Decreto Legge “Cura Italia”, n. 18 del 17 marzo 2020 ha stabilito, nell’ambito dei giudizi civili e penali, la sospensione dei soli termini di natura procedimentale, con l’eccezione, espressamente individuata, dei termini di prescrizione dei reati (istituto giuridico di natura ibrida processuale-sostanziale). Il decreto testualmente dispone: «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali» (D.L. n. 18/2020, art. 83, co. 2). La querela, quale condizione di procedibilità nonché quale atto di impulso del procedimento penale, è atto di natura prevalentemente sostanziale e dal carattere extra-procedimentale attraverso il quale si porta a conoscenza l’Autorità giudiziaria della esistenza di una notizia di reato. La querela, e i relativi termini di presentazione, pertanto, resta fuori dal perimetro tracciato dal legislatore per l’individuazione dei termini che devono restare sospesi. I termini per la proposizione delle querele non sono quindi sospesi e si può continuare a depositarle. Allo stato, le uniche modalità di presentazione e trasmissione dell’atto di querela ammesse sono quelle previste dall’ 337 c.p.p. Per evitare di recarsi direttamente negli uffici pubblici, in ossequio all’isolamento sociale richiesto dal Governo, IN OGNI CASO, Le consiglio, se il termine di 3 mesi (6 mesi nel caso di reati a sfondo sessuale), non è in procinto di scadere, di attendere nuove direttive ministeriali così da spostarsi in piena tranquillità e sicurezza. Resto a Sua disposizione. Avv. Gloria Biundo gloria.biundoçlibero.it