Tempistiche reclami: c'è una specifica?

Un negoziante, ricevuta la merce da un suo fornitore, quanto tempo ha per inoltrare un eventuale reclamo ed ottenere un rimborso o la sostituzione, se si accorge che alcuni prodotti sono scaduti, mancanti o difettosi o rotti ? Il fornitore può imporre una tempistica di un giorno massimo pena decadenza di ogni reclamo e istanza ?
Utente 8684

L’Avvocato risponde:

Buonasera, premesso che occorrerebe conoscere i dettagli del caso (ad es. capire il tipo di compravendita), va precisato che la legge prevede un termine di 8 giorni per la denuncia del difetto. E' pur vero che le parti possono prevedere un termine inferiore, il quale , tuttavia, non può essere ridotto ad 1 giorno, a pena di nullità della clausola contrattuale che lo prevede. Consideri, inoltre, che nel caso in cui il vizio sia occulto (non immediatamente percepibile) il termine per la denunzia decorre non già dalla consegna della merce, bensì dal momento in cui il difetto è stato scoperto. Infine, la denunzia non è necessaria se il venditore (nel ns. caso fornitore) ha riconosciuto espressamente il difetto o il suo occultamento. Rimango a Sua disposizione, ove ritenesse opportuno contattarmi direttamente per approfondire la vicenda che La riguarda, anticipandoLe, sin da ora, che la tempistica imposta dal fornitore è illegittima. Cordiali saluti Avv. Demetrio Pecora

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