Risposta in data 13/10/2021
Buongiorno. I termini di una misura cautelare non possono essere prorogati ma, al massimo, possono essere sospesi durante il giudizio di merito in specifiche situazioni (durante il termine previsto per depositare le motivazioni della sentenza, oppure quando il difensore di un imputato chiede rinvio dell’udienza). La custodia cautelare ha un termine max di durata, che varia durante le varie fasi processuali, indicata dall’art. 303 cpp. Ma questo non riguardano il suo quesito. Venendo al suo caso, da quello che leggo, lei fa riferimento all’espiazione del residuo della pena. Partendo dal mese di applicazione della misura cautelare (dic2019) ad arrivare alla data di irrevocabilità della sentenza (mag 2021), vi è un presofferto pari ad 1 anni e 5 mesi. 1 anno e 5 mesi, detratto alla condanna definitiva pari ad anni 2 mesi 8, comporta che il residuo da espiare è pari ad anni 1 mesi 3. Da mag a lug sono trascorsi altri 2 mesi, quindi quando la procura ha emesso l’ordine di esecuzione e la contestuale prosecuzione della pena agli AA.DD, il residuo pena era di anni 1 mesi 1. Tale scelta segue i criteri dettati dal comma 10 dell’art. 656 cpp. Ora, da luglio ad oggi, sono trascorsi altri 3 mesi, quindi il residuo cala a mesi 10 da espiare. Con l’istituto della liberazione anticipata, tale residuo può essere ulteriormente ridotto. Se vi sono tutti i presupposti, da dic 2019 ad oggi sono maturati 3 semestri, che comporterebbero la concessione di 135 gg di liberazione anticipata (4 mesi e 15 giorni). Il residuo, quindi, scenderebbe a 5 mesi e 15 giorni. Con l’emissione dell’ordine di esecuzione, secondo i dati da lei forniti, immagino che come fine pena venga indicato “agosto 2022”. Con tutte le detrazioni fatte, questo verrebbe anticipato a mar 2022. Ovviamente, non conoscendo le date precise, questi restano dati approssimativi. Per ulteriori chiarimenti, resto a disposizione. Avv. Francesco Genovino