Diffusione conversazioni riservate: chiarimenti

Buonasera, cercherò di essere esauriente con il minimo numero di parole. Il signor X registra conversazioni (non telefoniche, di persona) senza il permesso del signor Y che è il suo iterlocutore. Al fine di gettare discredito professionale sul signor Y il signor X invia file audio a siti internet per favorirne la diffusione (ovviamente non autorizzata dal signor Y). Il signor X commette un reato? Se sì quale? E' un reato civile o penale? E' perseguibile d'ufficio o è necessaria una querela del signor Y? Ringraziandovi anticipatamente porgo cordiali saluti.
Utente 10471

L’Avvocato risponde:

Buongiorno, si può registrare una conversazione ma non la si può diffondere perché, in questo caso, so commette un reato. Il fatto, quindi, può essere perseguito sia dal punto di vista penale che civile. Nel primo caso, mira alla condanna penale del reo, nel secondo caso, mira a ottenere un risarcimento danni. Nel processo penale, però, si può costituire parte civile ossia chiede non solo la condanna penale ma anche il risarcimento danni. Sono l’Avvocato Vittorio A. Marinelli, titolare dello Studio Marinelli & Partners , formato da Avvocati specializzati in grado di affrontare la Sua problematica sotto tutti i vari aspetti. Siamo tra gli studi legali con più recensioni positive in Italia su Google Maps -a oggi 188 a 5 stelle - e su altri social, tra cui StarOfService: 97 a 4,9 stelle. Può illustrarmi il suo caso telefonandomi al 3481317487 oppure, se preferisce, inviandomi un messaggio su WhatsApp per una prima consulenza orientativa gratuita . Questo passaggio è utile a entrambi per condividere la problematica e visualizzare le possibili soluzioni. Operiamo a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Bari, Firenze, Savona, Imperia, Genova, Aosta, Cuneo, Alessandria, Novara, Pavia, Lecco, Monza, Bergamo, Brescia, Mantova, Bolzano, Trento, Udine, Belluno, Cortina, Verona, Padova, Treviso, Vittorio Veneto, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini, Massa Carrara, Livorno, Arezzo, Perugia, Foligno, Spoleto, Terni, Ancona, Rieti, Viterbo, Pomezia, Velletri, Pescara, Chieti, Benevento, Torre Annunziata, Salerno, Agropoli, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce, Cosenza, Reggio Calabria, Catania, Olbia e Cagliari e altre città. Le consiglio di leggere le recensioni lasciate su Google dai nostri Assistiti: passaggio fondamentale per valutare il grado di affidabilità di un Avvocato . Clicchi sul link https://maps.app.goo.gl/bfKbCehnffxk1fQ8A Questa quelle in diritto di famiglia https://maps.app.goo.gl/WyNzFLfPT5EuvY357
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Avvocato Dequo

Risposta in data 11/10/2021

Buonasera. Registrare di nascosto il proprio interlocutore, secondo quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali sanciti dalla Corte di Cassazione, non è reato se si rispettano determinati limiti (ad esempio, chi registra deve essere presente quando avviene la conversazione o, ancora, non è possibile registrare una persona presso la sua abitazione o presso un luogo privato come un ufficio). I casi, poi, possono variare a seconda delle ragioni che spingono un soggetto a registrare qualcuno. Generalmente, si tende a registrare il proprio interlocutore, quando si è intenzionati a sporgere querela per una determinata fattispecie e, quindi, si vuole allegare alla stessa il file della registrazione. Nel caso da lei rappresentato, ovvero quella della diffusione della registrazione ai fini diffamatori, potrebbe comportare il configurarsi del reato di «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente», condotta per la quale si rischiano ben 4 anni di carcere. Avv. Francesco Genovino

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