Salve, ho un contratto di somministrazione a tempo indeterminato e sono in missione presso un'azienda tessile (ccnl tessili e abbigliamento). Durante il periodo di prova ho fatto dei giorni di malattia, che non mi sono stati retribuiti. Ho letto che anche se non fossi tutelata in alcun modo è ancora applicabile l'art. 6, comma 5, RDL 1825/1924, ai sensi del quale: “Nel caso in cui alla lettera a) [ossia nei casi di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, in cui il principale conserverà il posto al dipendente per il periodo di tre mesi, se questi abbia un’anzianità di servizio non superiore ai dieci anni] l’impiegato avrà diritto alla intera retribuzione per il primo mese e alla metà di essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b) alla intera retribuzione nei primi due mesi e alla metà di essa per i successivi”. È corretto? Come devo comportarmi per avere il compenso che eventualmente mi spetta? Grazie mille
Buonasera, il lavoratore in prova, ove il ccnl applicato nulla disponga sul punto, ha diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia ai sensi della normativa indicata. Nel suo caso, trattandosi di rapporto di lavoro somministrato, l'indennità avrebbe dovuto essere corrisposta dall'agenzia di somministrazione. Allo stato quel che si può fare è inviare una comunicazione all'agenzia con cui diffidarla al pagamento. Sono a sua disposizione per fornirle assistenza legale in merito. Cordiali saluti. Avv. Valeria Pietra (3402889663).
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