Incidente stradale: tempi di prescrizione

Buongiorno, a più di un anno da un incidente per tamponamento che ho provocato io ho ricevuto una raccomandata da un avvocato assunto dalla controparte al cui interno c'era un atto del giudice di pace che faceva causa a me e alla mia assicurazione per circa 10.000,00 euro per danni fisici e morali. Come mi devo comportare?
Utente 7177

L’Avvocato risponde:

Gentile Utente, Lei ha ricevuto un atto di citazione (che è un atto interruttivo della prescrizione). Occorre prendere visione dell'atto che ha ricevuto per comprendere se è necessario costituirsi in giudizio entro la data dell'udienza (che vede indicata nella parte conclusiva dell'atto), nominando un avvocato. In linea generale potrebbe anche non essere necessario difendersi in giudizio, dal momento che è stata citata in giudizio anche la Sua assicurazione, che è tenuta a manlevarla e garantirla da qualsiasi pretesa risarcitoria. Se le ragioni della persona tamponata venissero accertate in giudizio, Lei (anche se non costituito in giudizio) sarà ritenuto responsabile del sinistro e l'assicurazione sarà condannata a pagare i danni. Per darLe un consiglio più dettagliato e adeguato e rassicurarla sul da farsi, è necessario comunque visionare l'atto di citazione. Lo faccia visionare dal Suo avvocato di fiducia. Nel caso necessiti di consulenza o di assistenza, se vuole, può contattarmi tramite il mio profilo, cliccando su "Consulenza diretta". Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano
Buongiorno, l’art. 2947, c.1, del codice civile dispone che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. Il termine di prescrizione viene ridotto a due anni per il diritto al risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli di qualsiasi tipo (art. 2947, c.2, c.c.). Tuttavia, nel caso di danno prodotto da un fatto di reato, per cui è previsto un più lungo termine di prescrizione, il medesimo termine si applica anche all’azione civile per il risarcimento del danno. Con riferimento al Suo caso specifico, quindi, trattandosi di reato di lesioni il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ultra-biennale ai sensi dell’art. 2947, c. 3, c.c. (In tal senso Corte di Cassazione ordin. 24 ottobre 2018, n. 26958). Poiché Le è stato notificato un atto di citazione davanti al Giudice di Pace, dovrà provvedere a nominare un avvocato di Sua fiducia, oppure l’Autorità Giudiziaria ne nominerà uno d’ufficio, che La rappresenti e L’assista in giudizio. Cordiali saluti. Avv. Laura Maria Maritano – Foro di Torino
Buongiorno, ha ricevuto un atto di citazione per il risarcimento dei danni. De provvedere a nominare un avvocato di Sua fiducia. Se ha necessità, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Deve difendersi, nominando un avvocato, ovviamente. Se ha bisogno, mi contatti pure privatamente. Cordiali saluti.
Gentile Utente, è opportuno visionare la documentazione in Suo possesso , previo accurato studio della stessa e successivamente rispondere legalmente (RICORSO) Per una consulenza può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo . Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

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