Incidente sugli sci: di chi è la responsabilità?

Buongiorno, lo scorso agosto 2020 sono andato a sciare su al ghiacciaio del Plateau Rosà (sci estivo) Breuil Cervinia nelle piste gestite dalla Zermatt Bergbahnen AG (Svizzera). In data 11 agosto impegnando da solo uno skilift di risalita del tipo ad ancora (biposto) sono stato raggiunto, con la fune ancora in movimento, a metà pista, da un ragazzino che incautamente ,dalla direzione a me opposta, per guadagnare il posto di fianco a me nella sbarra ad ancora, mi ha investito ,facendomi perdere l'equilibrio e sono caduto di lato , e gli sci non si sono sganciati.Il ragazzino(non credo maggiorenne) dopo un banale "scusa .scusa", è fuggito, omettendo di prestare soccorso. Dopo l'investimento ho ripreso a sciare, apparentemente non accusando sintomi, pertanto non ho provveduto a sporgere denuncia. Premetto che all'atto dell'acquisto dello ski pass alla telecabina di Cervinia -Plateau' Rosà ho richiesto altresi' la copertura assicurativa , però visto che si attivava telefonicamente , ho atteso poi il rientro in albergo per attivare la copertura.Attualmente però non ritrovo con me qui a casa la ricevuta dell'acquisto dello skipass. Adesso a prescindere dal profilo della responsabilità del ragazzino (omissione di soccorso ,etc.) , a mio avviso ritengo responsabili dell'accaduto i gestori degli impianti , in particolare la Zermatt Bergbahnen Ag, in quanto non hanno posto in essere le misure di sicurezza idonee per impedire l'accesso in movimento ,peraltro assolutamente vietato, ad uno skilift già impegnato da una persona. In data 12 agosto ,subito dopo l'investimento in pista,ho preso contatti via mail con la Responsabile degli impianti settore svizzero del Plateau Rosà Sig.ra Chantal Bittel, che in effetti ha preso atto delle mie lamentele e della la manovra inconsueta di questo incauto sciatore , e mi assicurò che avrebbe esposto la problematica ( dello skilift biposto del tipo ad ancora) in prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione degli impianti. Ora , e cerco di stringere per non dilungarmi troppo, ho ricontattato la Sig. ra Bittel ,che mi ha anche risposto molto genericamente e senza riscontro fattivo in data 29 gennaio 2021 ad una mia richiesta di cointeressamento nel risarcimento danni, in quanto da quella caduta avvenuta in data 11 agosto, da recenti accertamenti clinici, mi è stata ora diagnosticata una lesione al menisco mediale interno, sicuramente derivata dall'impatto avvenuto sulle piste da sci su al ghiacciaio ad agosto 2020. Vorrei sapere se è percorribile una richiesta legale di risarcimento nei confronti dei gestori dell'impianto dell'area sciistica del ghiacciaio, in quanto non hanno posto in essere misure idonee a garantire la mia sicurezza, essendo comunque vietato l'accesso ad uno skilift giò in movimento a metà pista e già impegnato da una persona. In attesa di riscontro. Distinti saluti.
Utente 6714

L’Avvocato risponde:

Buongiorno, c'è certamente responsabilità da parte del proprietario dell'impianto, trattandosi di attività pericolosa per sua natura o per i mezzi utilizzati ex art. 2050 c.c. a meno che non provi di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno. Il vero problema, tuttavia, è il fatto che la magistratura competente dovrebbe essere quella elvetica e non quella italiana o, in ogni caso, comunitaria. Sarebbe necessario appurare l'esistenza di qualche convenzione tra i due paesi. I migliori saluti. Avv. Vittorio A. Marinelli
Voglio essere molto sincero con Lei. A mio avviso, le possibilità di successo di una sua azione legale contro la società Zermatt Bergbahnen AG sono quasi NULLE! Prima di tutto credo che sia difficile riuscire a dimostrare la dinamica dell’incidente, e conseguentemente dimostrare la responsabiltià della società che gestisce l'impianto. In proposito, mi preme farLe notare che l’incidente è avvenuto in Svizzera, e più precisamente nel cantone di Valais. Questo comporta che nel suo caso rientra nella giurisdizione Svizzera, e va quindi applicata la Legge elvetica. Per cercare di ottenere un risarcimento pecuniario dalla società che gestisce gli impianti Lei dovrebbe quindi invocare i seguenti articoli del Codice delle Obbligazione (Svizzero): - 41.1 (“Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza”); -53.1 (“Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione”). Ha un'idea della giurisprudenza elvetica in materia? A mio avviso, è difficile poi provare che la lesione al suo legamento è stata provocata proprio da quella cadutat. Inoltre, se anche riuscisse a provare tutto questo, nel suo caso potrebbe esserci il rischio che Lei perda comunque la causa, in quanto il giudice elvetico potrebbe ricondurre l’incidente esclusivamente alla condotta imprudente tenuta dall'altro sciatore (il ragazzino). Spero che Lei possa apprezzare la mia franchezza e valutare positivamente la mia risposta ed il tempo che Le ho dedicato gratuitamente (possibilmente esprimendo un giudizio positivo sulla mia bacheca). Se vuole (soprattutto se trova lo skipass) mi può scrivere in privato. Cordialmente, Avv. Stefano Brustia
Gentilissimo Utente, assolutamente si, ma al fine di poterLe dare una corretta risposta La invito a richiedere una consulenza approfondita ai recapiti presenti sul mio profilo. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Gentile utente, sì, ma per rispondere in modo definitivo occorre un approfondimento. Se vuole, può contattarmi privatamente ai recapiti che trova sul mio profilo. Cordiali saluti.

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