Nullità di contratto preliminare e di transazione
Buongiorno, qui riassumo alcuni fatti, per i quali ritengo che vi sia la possibilità giudiziale per chiedere la nulltà di preliminare di compravendita, la conseguente transazione e 1 sentenza, quindi ottenere il risarcimento del danno Motivi di Nullità della contratto preliminare 1) vizio del contratto preliminare, in quanto la parte venditrice aveva occultato di non aver versato alcun pagamento all’ acquisto del capannone nell’ atto di provenienza 2) vizio del contratto preliminare, da falso della parte venditrice riguardo la regolarità della pratica edilizia presentata in Comune di cui parte essenziale dell’ interesse e accettazione all’ acquisto immobiliare, con connessa relazione tecnica e planimetrie in merito alla assenza della fognatura 3) vizio del contratto per occultamento della condizione obiettiva di impossibilità d’ uso dell’ immobile in condizioni agibili ed igienico-sanitaria abituali e normali, giust’appunto assenza ed inesistenza di fognatura pubblica su strada pubblica adiacente all’ immobile 4) vizio del contratto per occultamento della presenza di materiale pericolo ed altamente inquinante, quale eternit e altro, interrato sotto i pavimenti di una parte del capannone, non indicato nel preliminare 5) vizio del contratto preliminare, perché al momento della possibile stipula di contratto definitivo, detto immobile risultava già venduto ad diversi soggetti, con altri contratti preliminare trascritti in conservatoria, azione abusiva della parte venditrice, al fine di complicare le questioni giudiziali e indurre alla transazione Motivi di Nullità della transazione il contratto della transazione è stato firmato con il ricorso alla violenza psicologica; 5) maltrattamento psicologico della parte acquirente, e della sua famiglia, a seguito di notevole attività giudiziaria contro la sua persona e patrimoni, tutte senza motivo e senza rapporto e connessione alla verità dei fatti prospettata ai Giudicanti 6) maltrattamento e sottomissione psicologica di stato di necessità finanziaria provocata, ormai sullo stato default, a causa dell’ abuso delle condizioni contrattuali imposte dalla parte venditrice Non era infermo, ma stressato, da maltrattamento. 7) stress psicologico, per aver convinto la parte acquirente ad accettare qualsiasi condizione transattiva, facendo credere che la parte venditrice godesse dell’ immunità giudiziaria ( cosa che è avvenuta di fatti ) per aver creato le condizioni di innesco dell’ incendio alla azienda confinante ( oltre a connessione ad alcuni omicidi ) 8) stress psicologico per aver dovuto accettare ingiuste condizioni giudiziarie, quali l’ omissione delle nomine di arbitro e la Sentenza di revoca di Fondo Patrimoniale contro la parte acquirente, basata sulla falsità dei fatti esposti negli atti Motivi nuovi, scoperti post-transazione: 9) fusione societaria tra parte venditrice originaria, e seconda parte acquirente dello stesso immobile che và a dimostrare la simulazione della plurivendita dello stesso immobile, azione di abuso contrattuale, al fine di complicare la condizione giudiziaria e indurre con lo stress psicologico alla transazione 10) parte venditrice, a distanza di tempo, post-transazione ha declassato catastalmente ed edilizialmente l’ immobile da D1 ( industriale ) a C6 ( deposito senza permanenza di persone ), così confessando di non aver eseguito alcun intervento per l’ utilizzo della fognatura, 11) la parte venditrice ha mantenuto di tutta la proprietà per diversi anni, senza mai essere venduto, contrariamente alla promessa di vendita alla parte acquirente, giust’ appunto avendo locato tutto l’ immobile frazionatamente come deposito senza permanenza di persone, che giust’ appunto non necessita del requisito dell’ obbligo della parte locatrice alla perfezione dell’ atto di provenienza della proprietà( mancanza del pagamento )