Egregi Avvocati, Secondo la Cassazione, sent. n. 10991 del 09/05/2013 la cointestazione di buoni postali fruttiferi può configurare, ove sia accertata l’esistenza dell’animus donandi, una donazione indiretta. Nel caso di cointestazione di buoni postali genitore/figlio con clausola “pari facoltà di rimborso”, E' necessario precostituirsi una prova dell'animus donandi? Al fine di provare l’animus donandi è sufficiente una scrittura privata con data certa? Grazie
Buongiorno, premesso che la questione andrebbe approfondita, in quanto ci sono diversi aspetti da chiarire e valutare, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità l’animus donandi non può essere riconosciuto sulla sola base della cointestazione di un conto corrente o buoni postali, in quanto il giudice deve sempre provvedere a motivare sullo spirito di liberalità che assiste ogni operazione. Deve, pertanto, essere provata l’esistenza della funzione donativa che, nel Suo caso, può essere provata anche da una scrittura privata che riveli in maniera univoca la volontà delle parti di realizzare una donazione. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo