Presunta illegittimità del bando di concorso interno: si può verificare?
Gentilissimi, sono uno degli idonei del concorso interno, per titoli ed esami, per 263 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia il 31 dicembre 2018. Vi scrivo in merito ad una questione che, a mio avviso, appare oscura e contradditoria. Mi riferisco alla parte del bando di concorso interno, per titoli ed esami per 1141 vice ispettori indetto, con decreto del capo della polizia, il 31 dicembre 2020, a cui peraltro partecipo in qualità di concorrente. Occorre premettere che il dlgs 95 del 2017 e succ. mod. (cd. Legge sul riordino delle carriere), modificando il d.p.r. 335/1982, ha puntualmente disciplinato la materia dei concorsi pubblici ed interni per l’accesso alle varie qualifiche della polizia di stato. In particolare, il citato dlgs sembra aver eliminato qualsiasi margine di discrezionalità dell’amministrazione della pubblica sicurezza, circa il numero dei posti da bandire ogni anno. Invero, limitatamente all’accesso alla qualifica di vice ispettore, si prevede che per ogni annualità debbano essere predeterminati un numero di posti da bandire, tali da colmare le carenze di organico nel ruolo che ad oggi ammonta a circa 10 mila unità. A tal proposito, vi rappresento che, come previsto dall’art. 36 lett. f) del secondo correttivo alla legge sul riordino (dlgs 172 del 2019), sono stati aggiunti all’art. 2 c.1 del dlgs 95 del 2017, i commi c-bis, c-ter e c-quinquies. Con riferimento a quest’ultima lettera, la norma cita testualmente “in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, si intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell’ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione”. Inoltre, ai sensi della citata lett. C-bis, entro il 31 dicembre 2019 doveva essere bandito un concorso interno per vice ispettore, non più bandito. Fatta questa premessa vi segnalo che, il bando per 1141 v.i. sembra derogare alla legge sul riordino nella parte in cui attribuisce “il trenta per cento dei 557 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 non impiegati per il concorso previsto per l’anno 2019” in quanto quest’ultimo “insuscettibile di indizione, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 172 del 2019 (cd. Secondo correttivo), non successivamente indetto a causa della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID-19”. Pertanto, non si comprende quale sia il fondamento normativo su cui si basa l’assegnazione dei predetti posti al citato concorso che viceversa, come previsto dalla citata lettera c-quinquies, dovevano tutt’al più essere attribuiti al concorso per 263 posti. Tale scelta dell’amministrazione risulta ancora più incomprensibile se si considera l’esiguità dei predetti posti (263) nonché la presenza di personale idoneo (circa 1222 poliziotti!) già pronto per essere impiegato, a fronte di un concorso da 1141 posti le cui prove preselettive saranno svolte non prima di settembre di quest’anno. Per questi motivi, le chiedo gentilmente di volermi indicare : 1. Se sussistono vizi di legittimità o di merito relativamente al bando 1141 2. Se, in caso di riscontro positivo del quesito n.1, fosse possibile proporre impugnazione incidentale del citato bando, impugnando in via principale la graduatoria (che uscirà a breve) del concorso da 263 posti, attesa l’avvenuta decorrenza dei termini per proporre ricorso al Tar. I bandi dei concorsi sopracitati sono allegati alla presente per pronto riferimento. In attesa di un cortese cenno di riscontro, anticipatamente vi ringrazio.