Buongiorno, ci siamo occupati diverse volte della materia. Queste delle note. Mi può chiamare al 3481317487 IN DIRITTO Nel caso de quo, la responsabilità dell’insegnante di sostegno Sig.ra Pia PITIGLIANO e dell’Istituto scolastico VIA LUCA GHINI emerge chiaramente dalle pronunce della Corte di Cassazione. E’, quindi, meritevole di attenzione il principio fondamentale secondo il quale la responsabilità della scuola e dell'insegnate non è di tipo extracontrattuale, ma contrattuale: per la Suprema Corte, infatti, non si tratta di un fatto illecito risarcibile ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile, che disciplina la responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per i danni riportati alle persone soggette alla loro tutela. Trova, invece, applicazione al caso di specie l'articolo 1218 dello stesso codice che disciplina, più in generale, la comune responsabilità contrattuale. La responsabilità contrattuale si fonda su un contratto: con la scuola il contratto si conclude al momento dell'iscrizione di inizio anno; con l'insegnate il contratto si conclude tacitamente per il solo fatto che l'allievo è affidato alle sue cure. La responsabilità nel caso di specie è, quindi, di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c., con la conseguenza che, stante la presunzione relativa di colpevolezza del debitore, l’attrice, dunque, dovrà limitarsi a provare la sola esistenza del danno, mentre spetterà all’Istituto scolastico fornire l’eventuale prova liberatoria del caso. Il rapporto negoziale che si instaura fra l’alunno e l’istituto scolastico, rapporto nascente dall’ammissione dell’allievo alla scuola considerato come il momento conclusivo dell’incontro di volontà tra le parti contraenti, fa nascere una conseguente serie di diritti e doveri per entrambi. In particolare, quanto alla struttura scolastica, fra le varie obbligazioni nascenti dal contratto ed incombenti sull’istituto, e nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, vi sarebbe quella di vigi