Problema con art. 22 d.lgs 114/1998

Tale articolo, al comma 2, prevede la possibilità, per il sindaco, di disporre la sospensione dell'attività, fino a 20 giorni, per gravi violazioni o recidiva dei casi degli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 dello stesso decreto. Il comma 5 dell'art. 22, poi, prevede la possibilità di ordinare la chiusura delle attività, qualora vengano accettare ulteriori violazioni delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo che sia già stata applicata la sospensione dell'attività (disposta ai sensi del comma 2). Il problema è che in nessuno di quegli articoli c'è il riferimento alla violazione delle norme igienico-sanitarie. Gli unici elementi che toccano l'argomento sono: - i requisiti per l'esercizio (art. 5); - dichiarare di aver rispettato le normative (..) igienico-sanitarie nella s.c.i.a. (art. 8). Nessun articolo rimanda, quindi, alle violazioni delle normative suddette precise, ad esempio, dal d.lgs. 193/2007, d.lgs. 507/1999, ecc.). Considerando, tra l'altro, che la sospensione, per non aver osservato la normativa igienico-sanitaria, è attribuita all'ASL. Com'è possibile che sia prevista la possibilità di ordinare la chiusura per violazione di quelle normative, soltanto qualora ci sia stata una sospensione ex art. 22 co. 2 d.lgs 114/1998, nonostante tale sospensione non è prevista per queste violazioni?
Utente 3130

L’Avvocato risponde:

Buongiorno, il quesito da Lei posto necessita di un approfondimento normativo. Se necessita di un parere in merito, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo

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