Recesso da contratto 4+4: chiarimenti

Buongiorno, ho un contratto 4+4 dal quale posso recedere solo con preavviso di 6 mesi per gravi motivi. Inoltre la mia proprietaria sostiene che non posso recedere nemmeno allo scadere dei 4 anni. Pertanto sono costretta a rimanere lì a meno che non sopraggiunge un grave motivo. Volevo capire 1) se é vero che non posso recedere dal IV anno 2) se dovessi recedere dando preavviso di 6mesi senza un grave motivo quale potrebbe essere la condanna in caso di causa legale? Pagare solo i 6 mesi o la totalità delle mensilità rimanenti? 3) può essere un grave motivo lo spostamento di sede lavorativa da una città all'altra? Città adiacenti? Grazie
Utente 10350

L’Avvocato risponde:

LP
Lucia Pozzi
Avvocato Civilista

Risposta in data 06/10/2021

Al fine di una completa analisi della questione avrei la necessità di prendere visione del contratto. Ad ogni buon conto, solitamente i contratti di locazione 4+4 prevedono, allo scadere del quarto anno, il rinnovo automatico a meno che non intervenga disdetta. Inoltre, come da lei affermato, è prevista la possibilità di recesso con preavviso per gravi motivi. Pertanto, dubito fermamente che la locatrice possa costringerla a rimanere all'interno dell'immobile ove le sue necessità siano di lasciarlo quanto prima. Per quanto concerne il suo terzo quesito, ovvero se le ragioni lavorative siano fatto sufficientemente grave da giustificare un recesso, bisogna capire più approfonditamente il caso. Se le due città di cui lei parla si trovano ad una manciata di chilometri una dall' altra, dubito che si possa configurare un grave motivo che giustifichi il recesso. Resto a disposizione per chiarimenti e lascio il mio contatto telefonico: 3496465010
Buonasera. Salvo patto contrario (di solito presente nei contratti di locazione), in mancanza di gravi motivi, il conduttore non può recedere prima della scadenza naturale del contratto di locazione, ossia alla conclusione del periodo complessivo previsto di 4 anni + 4. Il recesso ingiustificato comporterebbe in giudizio l’eventuale condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, da stabilire in sentenza. Il trasferimento per lavoro in un'altra città limitrofe potrebbe non essere sufficiente, non comportando, oggettivamente, la gravosità della prosecuzione del contratto di locazione. Per una consulenza più accurata, email avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Gentile Utente, anzitutto occorre prendere visione del contratto sottoscritto per verificare se è stato pattuito il recesso convenzionale (con il quale il conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dando preavviso di 6 mesi, anche in assenza dei gravi motivi). E' una facoltà che spesso viene prevista nel contratto. In ogni caso Il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento per GRAVI MOTIVI dando comunicazione al Locatore con racc. a/r sempre con preavviso di 6 mesi. La legge non chiarisce quando un motivo è grave,ma la giurisprudenza ha delineato vari criteri. Così indubbiamente vi rientrano i problemi di salute o motivi di ordine lavorativo (la casistica è abbastanza ampia). Quindi, premesso - come detto - che occorre visionare necessariamente il contratto per darLe un parere più dettagliato e preciso, rispondo alle Sue domande: 1) sì, è vero che il conduttore non può recedere prima dei 4 anni. Può recedere prima dei 4 anni solo per gravi motivi, oppure se è stato espressamente pattuito in contratto la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento (c.d. recesso convenzionale); 2) se recede senza comunicare il grave motivo, la Locatrice Le potrebbe chiedere un risarcimento dei danni pari alle mensilità che restano fino alla scadenza del contratto; 3) sì, è considerato grave motivo lo spostamento di sede lavorativa da una città all'altra. Consiglio, di far visionare il Suo contratto ad un Legale di Sua fiducia, che potrà predisporre e/o inviare nel Suo interesse, la lettera raccomandata A/R da inviare alla locatrice. [E' importante farsi assistere da un Legale per evitare di commettere errori che potrebbero poi eventualmente danneggiarla in un futuro eventuale giudizio]. Nel caso non abbia un Avvocato di fiducia resto a disposizione. Può richiedere una consulenza o assistenza direttamente tramite il mio profilo (inviandomi copia del contratto a mezzo e-mail). Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Buongiorno, premesso che bisognerebbe visionare il contratto di locazione, generalmente il conduttore può recedere dal contratto in ogni momento, per gravi motivi, comunicando il recesso al locatore con un preavviso di almeno sei mesi. Alla prima scadenza, inoltre, il conduttore è libero di non rinnovare il contratto per gli ulteriori quattro anni. Per quanto riguarda i gravi motivi, questi possono essere di tipo economico, di salute, di ordine lavorativo o di incompatibilità con i vicini. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Gentile Utente, è opportuno visionare la documentazione in suo possesso al fine di poterle fornire un parere corretto. Per una consulenza può contattarmi ai recapiti presenti sul mio website. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico LAMANNA DI SALVO MILANO - BARI
Immagine di profilo avvocato
Maria Alessi
Avvocato Civilista

Risposta in data 06/10/2021

Buongiorno, senza leggere il contratto non è possibile dare una risposta concreta. Per una consulenza gratuita può contattarmi all'indirizzo alessimaria.77()gmail.com. Cordialmente. Avv. Maria Alessi Reggio Calabria – Roma

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