L'art. 898 del codice civile stabilisce che: «Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti». Quindi se non ci sono recinzioni dovete dividere le spese di manutenzione. Cordiali saluti Avv. Francesco Marchetti
Buonasera, le informazioni da Lei fornite permettono di formulare solamente le seguenti osservazioni generali. Se la siepe è posta esattamente sul confine tra i due fondi viene presunta in comunione e pertanto le spese di manutenzione vanno divise in ragione della comunione. Da ciò consegue che ciascun proprietario può tagliare la siepe salvo dividere le spese. Il consiglio è quello di ritenere di dover dividere le spese per il solo taglio sommitale. A tal proposito, rilevo che Lei non può entrare nel fondo del vicino per provvedere al taglio di quanto sporge nel Suo fondo, tuttavia, può ben pretendere che sia il vicino a provvedere al taglio di quei rami che sporgono nel Suo fondo. Se gradisce approfondire la situazione mi contatti a mezzo email all'indirizzo vianellolex()gmail.com e sarà mia cura rimetterLe un primo parere gratuito e un preventivo per l'assistenza legale. A disposizione, saluto cordialmente.
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