Buongiorno, in relazione al quesito da Lei posto Le preciso quanto segue. Il contratto di locazione che Lei vorrebbe predisporre è un contratto di locazione parziale, il quale può avere la medesima durata del corrispettivo contratto di locazione "completo". La peculiarità di questo genere di accordi sta nel fatto che ad essere locata non è l'intera abitazione, ma solamente una sua parte. Come per ogni altra locazione, questa può prevedere la presenza di mobilio (ammobiliata) oppure no (non ammobiliata). In ogni caso è bene individuare chiaramente quali parti dell'unità immobiliare sono concesse in locazione con utilizzazione esclusiva e, di contro, quali sono parti comuni con gli altri coabitanti, eventualmente specificando anche se esistono zone dell'abitazione completamente escluse dall'accordo. Chi concede in locazione parziale un'unità immobiliare ad uso abitativo può aderire al regime della cedolare secca, ossia quella forma di tassazione che prevede un'unica imposta sostitutiva delle varie applicabili al contratto di locazione ed ai redditi derivanti. Il contratto di locazione parziale se ha durata superiore ai 30 giorni deve essere registrato. L'Agenzia delle Entrate, con una propria circolare esplicativa del 2011 (circ. n. 26/E dell'1 giugno 2011), ha altresì specificato che l'adesione al regime di cedolare secca per la prima locazione parziale vincola a questo regime anche per le successive. La stessa Agenzia ha altresì chiarito che nel caso di locazione parziale dell'abitazione principale, è dovuta la sola IMU "nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione", mentre sono dovute siamo l'IMU che la cedolare secca (o l'IRPEF) nel caso in cui l'importo del canone di locazione "sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%". La studentessa se non traferisce la residenza nella Sua abitazione dovrà almeno traferire il domicilio. Per quanto riguarda il pagamento della tassa rifiuti, la Tari, ossia l’imposta sulla spazzatura, grava su chiunque possegga (proprietario) o detenga (inquilino, comodatario, usufruttuario, ecc.) un immobile. Conta quindi la relazione tra il contribuente e il bene. Per cui, se di norma il versamento della Tari grava sul titolare dell’appartamento, in caso di affitto l’imposta è dovuta dal conduttore. Se però la durata della locazione è inferiore a 6 mesi, a pagare la Tari deve essere il locatore, salvo che nel contratto sia stato espressamente previsto l’addebito forfettario della quota all’inquilino, all’interno del canone di locazione. Padrone di casa e affittuario possono regolarsi in modo diverso e stabilire, nel contratto di locazione, che a versare l’imposta sia il primo. In tal caso, però, l’accordo vale solo tra le parti e non per il fisco (o meglio il Comune); l’ente locale resta perciò autorizzato a riscuotere la tassa dall’affittuario, a prescindere dai patti intervenuti con il locatore. Resto a Sua disposizione per ogni Sua eventualità. Cordialmente. Avv. Stefania Panzitta (info@avvocatostefaniapanzitta.it; Via Pasubio n. 7- Vanzago (MI))