Gentilissimo Avvocato, buongiorno.Faccio appello alla sua competenza e professionalità per cercare di fare luce sulla questione familiare di seguito riportata. Io e mio fratello siamo proprietari di una casa che abbiamo ereditato dai nostri genitori defunti. Ho sempre vissuto in questa casa e tutt’ora lo sto facendo anche dopo la morte di mio padre avvenuta agi inizi dell’anno corrente. Mio fratello invece ha cambiato residenza poco più di dieci anni fa per il matrimonio con una ragazza ucraina celebrato nel paese d’origine della moglie. Sembrerebbe che durante il rito abbiano deciso per la suddivisione dei beni. Al momento la coppia non ha figli ma sembra che siano intenzionati ad averne. Detto questo avrei alcune domande da rivolgerLe: 1 - Vista la suddivisione dei beni, la moglie di mio fratello sarebbe anche comproprietaria di una parte della casa? 2 - Se un domani mio fratello disgraziatamente dovesse venire a mancare la sua parte di casa spetterebbe a sua moglie? 3 - In caso di divorzio tra mio fratello e sua moglie che parte spetterebbe alla moglie della casa? 4 - Se, come probabilmente faremo, dovessimo optare per l’acquisto da parte mia della porzione di casa di mio fratello, durante l’atto notarile deve comparire anche la moglie? In poche parole mi interesserebbe sapere quali diritti abbia la moglie di mio fratello nei confronti della casa in cui vivo. Grazie mille per l’attenzione, distinti saluti
Buonasera. rispondo brevemente alle sue domande: 1. essendo un bene ereditato, la casa non ricade in comunione dei beni, pertanto la moglie di suo fratello non ha diritti a riguardo; 2. in caso di decesso di suo fratello, sua moglie erediterebbe la sua quota, o parte di essa, di proprietà della casa; 3. in caso di divorzio, la moglie non avrebbe comunque alcun diritto sulla casa; 4. non c’è alcun motivo perché compaia nell’atto notarile. Per assistenza o una consulenza più accurata, anche in videochiamata, previo compenso, può contattarmi alla email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordialmente. Avv. Vincenzo de Crescenzo
Buonasera, i beni ereditati sono generalmente qualificabili come beni personali, quindi non vanno nella comunione legale derivante dal matrimonio, anche se bisognerebbe capire meglio che tipo di regime patrimoniale hanno scelto i coniugi in Ucraina. Apparentemente sembrerebbe qualcosa di simile alla "nostra" separazione dei beni. Se Suo fratello viene a mancare, a quel punto la moglie erediterebbe in ogni caso. Se ha bisogno di maggiori informazioni, mi può contattare ai recapiti sul mio profilo. Cordiali saluti Avv. Giorgio Rocca
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