Figlio e abbandono tetto coniugale: domande

Buonasera, ho un figlio di tre anni con la mia ex e non voglio rinunciare a vederlo crescere. Lei ha scoperto di essere rimasta incinta quando noi c’eravamo lasciati ma ha comunque deciso di tenere il figlio perché per problemi di salute le è stata diagnosticata l’infertilità e diciamo che l’ha visto un po’ come un segno divino. Per non lasciarla in difficoltà, visto che allora il rapporto era quantomeno fondato sull’educazione, ho deciso di riconoscere il figlio e di tornare temporaneamente ad abitare da lei per esserle di supporto e per avere l’opportunità di seguire il percorso di mio figlio. Nel periodo di stacco prima di sapere della gravidanza e successivamente ho conosciuto e frequentato una donna, e la cosa ha fatto proprio perdere la testa alla mia ex tant’è che questa persona è scappata perché praticamente persecutata. Io ho una casa di mia proprietà dove vorrei tornare ad abitare perché il rapporto con la madre di mio figlio è totalmente degenerato, ma lei mi ricatta dicendomi che se vado via di qua non me lo farà vedere. Non ce la faccio più, ma ho ancora più paura di perdere mio figlio. Sono totalmente a favore per l’affidamento condiviso, mentre lei no, e doverosamente voglio partecipare alle spese di mantenimento.. ma anche vederlo crescere e continuare a condividere con lui del tempo. A cosa incorro se vado via di casa? È possibile che la madre di mio figlio possa negarmi le visite o l’affidamento condiviso se sono io che vado via da casa sua nonostante non abbia un background critico?
Utente 12549

L’Avvocato risponde:

Buonasera. L’abbandono del tetto coniugale può configurarsi solo tra coppie di coniugi, quindi regolarmente sposati. Inoltre, la conseguenza è quella di vedersi addebitati la separazione, con condanna alle spese di giudizio, di perdere il diritto ad un eventuale assegno di mantenimento e all’eredità del proprio coniuge, in caso di sua premorienza rispetto al divorzio. L’abbandono del tetto coniugale, quindi non comporta in alcun modo la perdita del diritto di continuare a vedere e frequentare i propri figli. Inolre, viene, comunque, ammesso, senza alcuna conseguenza, quando è motivato da una giusta causa, come, ad esempio, quando è già in atto una crisi matrimoniale che rende impossibile la convivenza, o per un’accesa conflittualità tra i coniugi in grado di arrecare danni psicologici ai figli, oppure in caso di violenza materiale o psicologica dell’altro coniuge incompatibile. Per una consulenza più accurata, anche in videochiamata (Zoom, Skype o WhatsApp), può contattarmi, per un preventivo, alla email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
VL
Veronica Liviero
Avvocato Civilista

Risposta in data 20/01/2022

Buongiorno, stando a quanto scrive e con riserva i dovuti approfondimenti, inizio col precisare che deve essere tenuta distinta la disciplina delle seprazioni, applicapile in caso di matrimonio, da quella relativa all'affidamento di figli minori naturali riconosciuti. Nel Suo caso, NON evvendovi un vincolo matrimoniale, NON trovano applicazione i doveri reciproci di solidarietà e assistenza propri dei coniugi; detto chiaramente, a differenza di quanto avviene in caso di separazione dei coniugi, NON deve attenedere alcun provevdimento giudiziale che autorizzi Lei a vivere separatamente dalla madre di Suo figli. Pertanto, vista la situazione che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, può trasferirsi altrove, comunicando però il nuovo indirizzo alla madre del bambino. L'affidamento condiviso cui Lei fa accenno è la forma prediletta di affidamento sia in caso di coniugi che in quello di genitori naturali, sicchè, salvo che ricorrano particolari situazioni ostative a tale regime di affido, dovrebbe applicarsi tale regime. Aggiungo che è diritto primario e fondamentale del minore mantenere un rapporto con entrambi i genitori, frequentando per adeguati periodi entrambi i genitori; sicchè la Sua compagna non può negarLe, solo per una ripicca, la facoltà di vedere e frequentare il bambino, trascorrendo con lui parte delle vacanze estive e invernali, nonchè uno o più giorni durante la settimana. Consideri infine che anche i genitori naturali possono ricorrere al Giudice affinchè discpilini e regoli l'affidamento dei figli minori naturali nell'interesse preminente di quest'ultimi e, l'ultima modifica normativa consente di ricorrere anche alla c.d. procedura di negoziazione assistita. Con i migliori saluti. Avv. Veronica Liviero
Buongiorno, premesso che la questione andrebbe approfondita in quanto ci sono diversi aspetti da chiarire e valutare, la Sua ex compagna non Le può vietare di vedere e frequentare Suo figlio! Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Buonasera, La situazione merita un accurato approfondimento. Le consiglio di regolamentare il diritto di vista e mantenimento del minore con un ricorso in Tribunale. Se desidera ricevere una consulenza legale approfondita può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo e/o inviarmi una email al fine di concordare una conference call. La consulenza va concordata ed è a pagamento. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE MILANO - BARI

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