Buongiorno, I miei genitori sono divorziati dal 1991, ovvero due anni dopo la mia nascita; il divorzio è avvenuto in Albania, successivamente io e mia mamma ci siamo trasferite in Italia, e anche mio padre anche se non ho mai avuto contatti con lui. Sono stata riconosciuta alla nascita, pertanto porto il suo cognome; dopo il trasferimento in Italia mio padre non ha versato alcun sussidio a mia madre. Posso a seguito di anni chiedere io in qualità di figlia un rimborso/aiuto? Grazie
Buongiorno, il genitore è tenuto a provvedere al mantenimento ed alle spese del figlio anche dopo che l'unione matrimoniale (o il vincolo more uxorio) con l'altro genitore è venuto meno. Se vi è un provvedimento del giudice che prevede un versamento di un assegno, si potrebbe valutare se agire sulla base di quello (ferme eventuali prescrizioni da valutare nel caso concreto). Resto disponibile per ulteriori chiarimenti ai recapiti che vedrà sul mio profilo, cordiali saluti. Avv. Elisa Massari Foro di Modena
Buongiorno, la questione andrebbe approfondita in quanto ci sono diversi aspetti da chiarire e valutare. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Il figlio ha diritto ad essere mantenuto dal genitore con cui convive e a ricevere un assegno da parte dell’altro genitore oltre alla partecipazione (di solito nella misura del 50%) a tutte le spese straordinarie (come visite mediche, viaggi, acquisto di un veicolo, ecc.). Tale assegno viene determinato dal giudice all’atto della separazione o del divorzio; va versato nelle mani del genitore che si prende cura del minore. Quando il figlio supera i 18 anni può chiedere che l’assegno venga versato direttamente sul suo conto; in assenza di tale domanda fatta direttamente al genitore, le somme vanno ancora versate alla madre con cui convive. Il figlio ha diritto ad essere mantenuto finché non raggiunge un sufficiente grado di autosufficienza economica; il che significa ottenere un impiego consono alla propria formazione e aspirazione. La giurisprudenza ritiene tale anche un part-time ma non una borsa di studi o un lavoretto serale o stagionale per mantenersi. Una volta però raggiunta l’indipendenza economica si perde per sempre il mantenimento, anche se tale autosufficienza dovesse venir meno dopo poco (si pensi al figlio prima assunto e poi licenziato dopo pochi mesi).
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Buongiorno, sono un padre divorziato e volevo fare una domanda. Ho uno stipendio di 1300 euro e un mantenimento della prima figlia di 380 euro. Volevo fare una domanda che riguarda i trasporti. La mia … Leggi tutto
Buonasera mio figlio ha 4 anni e vede da sempre il figlio 2 pomeriggi a settimana e a week end alternati senza pernotto. Non abbiamo nessuna sentenza del tribunale nè accordi ufficiali . Il padre pret … Leggi tutto
Viviamo in coabitazione ed in accordo, conferisco a mia moglie un bonifico mensile concordato con il giudice, e partecipo comunque alle spese giornaliere. Sono obbligato a lasciare la casa e prendere … Leggi tutto