Riduzione assegno mantenimento: come fare

Buongiorno nel marzo 2013 il giudice ha depositato la sentenza con la rimodulazione dell'assegno di mantenimento. nel PQM ha scritto che tale riduzione ha decorrenza da ottobre 2012 e che condanna la convenuta al rifondere al ricorrente le spese di lite di euro 1500 . è giusto quindi procedere con il pignoramento (visto la parte soccombente non paga) sia per le le spese di lite sia per l'eccesso di mantenimento versato da ottobre 2012 a marzo 2013? grazie
Utente 14735

L’Avvocato risponde:

Buongiorno, il provvedimento costituisce titolo esecutivo per poter procedere con relativo pignoramento. Per una consulenza approfondita può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo. La consulenza va concordata ed è a pagamento. CORDIALI SALUTI PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI
Gentile Utente, sì. Occorre notificare dapprima il titolo esecutivo (se non è stato già notificato a suo tempo) e l'atto di precetto con il quale intima al debitore di pagare entro 10 giorni le somme stabilite in sentenza (ossia le differenze di quanto versato in eccesso da ottobre 2012). Decorsi 10 giorni può procedere con la notifica dell'atto di pignoramento. Potrà pignorare un immobile di proprietà, oppure il conto corrente, lo stipendio, o pignoramento di beni mobili (la tipologia del pignoramento è da valutare). Consideri che la sentenza ha una prescrizione di 10 anni. Pertanto deve provvedere ad interrompere la prescrizione entro marzo 2023. Qualora necessiti di una consulenza più approfondita sull'argomento - se vuole - può richiedere una consulenza diretta tramite il mio profilo ed inviare copia della sentenza e/o altra documentazione al mio recapito email (che trova all'interno del mio profilo). Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano
Buongiorno. Più che giusto, posso evidenziarLe che ne abbia diritto come da titolo giudiziale ed esecutivo di cui parla. Cordiali saluti. Avv. Giampaolo Catricala'
Buongiorno, certo, il provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento costituisce titolo esecutivo per poter procedere con relativo pignoramento. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano

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