Ritardo consegna: posso riavere la caparra?

Salve ho acquistato un auto in gennaio. Da contratto L arrivo dell auto era prevista per il 15 marzo ma non è arrivata e mi tramite mie sollecitazioni mi hanno risposto che dovevo aspettare ancora un mese e che era loro premura aggiornarmi dell arrivo o meno A oggi è passato il mese e un giorno e non ho notizie Posso recedere dal contratto ? Posso riavere la caparra rilasciata al momento dell ordine ? Posso chiedere qualcosa in più per la presa in giro , contando sul fatto che L agente non si è mai fatto sentire se no sollecitato da me tramite messaggio e chiamata? In attesa Grazie anticipatamente
Utente 7466

L’Avvocato risponde:

Gentile Utente, generalmente il termine previsto in tale tipologia di contratti non è un termine "essenziale". Per liberarsi dal vincolo contrattuale deve, pertanto, inviare una formale diffida ed adempiere ex art. 1454 c.c., evidenziando il ritardo, ed invitando il concessionario a consegnare l'autovettura entro e non oltre 15 giorni, con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, con maturazione del diritto di richiedere il doppio della caparra o il risarcimento del danno. Se il concessionario non le consegna l'autovettura entro 15 giorni il contratto sarà automaticamente risolto e potrà pretendere la restituzione del DOPPIO della caparra (se è stata versata una caparra) o la mera restituzione dell'acconto (se è stato versato un mero acconto). Ovviamente in quest'ultimo caso potrà agire in giudizio per richiedere, oltre la restituzione dell'acconto anche il risarcimento del danno (da dimostrare e quantificare). La caparra, invece, misura già l'entità del risarcimento: se Lei ha versato ad es. 1000,00 e recede dal contratto, il venditore tratterrà la caparra a titolo di risarcimento. Se inadempiente è il venditore, Lei può pretendere il doppio della caparra (es: 2.000,00). Ma finchè non lo diffida formalmente, benchè il venditore sia in ritardo, il contratto resta perfettamente valido tra le parti. Qualora abbia necessità di una consulenza più approfondita, di far visionare il contratto o di assistenza può contattarmi tramite il mio profilo e richiedere una consulenza diretta. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano
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Avvocato Dequo

Risposta in data 16/04/2021

Salve. Premesso che è opportuno visionare il contratto di acquisto in oggetto, è consigliabile procedere per una diffida formale. In questi casi, difatti, la legge prevede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Cordialmente, Avv. Nicola Stefano Dimartino
Immagine di profilo avvocato
Avv. Michele Vissani
Avvocato Civilista

Risposta in data 16/04/2021

Il problema sarebbe il collegamento negoziale laddove, per l'acquisto della macchina, lei abbia contratto finanziamento con la banca della casa costruttrice o altro. Per il resto mi riservo di esaminare meglio la sua questione. I miei recapiti sono in rete. Avv. Michele Vissani
Buongiorno, per poterLe rispondere bisognerebbe visionare almeno il contratto di acquisto. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Gentile Utente, non è possibile rispondere correttamente alla Sua domande senza aver approfondito e visionato la documentazione in Suo possesso. Per una consulenza può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo al fine di concordare una conference call e valutare eventuale diffida legale. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MILANO - BARI
Per rispondere alle sue domande occorre un approfondimento. Se vuole può richiedere una consulenza diretta cliccando sul mio profilo. Cordiali saluti.

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