Separazione: a chi rimarrà la casa?

Salve sto'insieme a mio marito da 15 anni siamo sposati da 2 e abbiamo un figlio di 11.Siamo arrivati al limite,non ci sopportiamo più ha problemi con l'alcool e spesso ci insulta con parolacce e offese pesanti.La casa è di sua proprietà e continua a dirmi che non è casa mia e di andarcene.Cosa devo fare? Grazie
Utente 9299

L’Avvocato risponde:

Gli obblighi coniugali e la responsabilità genitoriale a cui è tenuto suo marito gli impediscono di cacciare di casa lei e suo figlio. Anche dopo la separazione, la casa familiare sarà assegnata al genitore collocatario/convivente del figlio minore, in genere la madre, anche se di proprietà del padre o di terzi. Per un esame più approfondito, puòcontattarmi ai recapiti qui in basso. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
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Avvocato Dequo

Risposta in data 20/08/2021

Gentile Signora, con la pronuncia di separazione personale dei coniugi viene meno l’obbligo di coabitazione: ciò comporta che le parti sono autorizzate a non vivere più sotto lo stesso tetto. Nel caso in cui i coniugi raggiungano un accordo in via bonaria, essi possono stabilire liberamente a quale dei due spetterà la casa coniugale. In mancanza di accordo, sarà il giudice che emette il provvedimento di separazione a stabilire l’assegnazione della casa coniugale. In presenza di uno o più figli, l’abitazione coniugale viene assegnata al coniuge che ottiene il collocamento prevalente, ovverosia il genitore che convive con essi (nella maggior parte dei casi la madre), anche se non è proprietario dell’immobile. Ciò a tutela del miglior interesse dei figli ed al fine di evitare che gli stessi debbano abbandonare la casa in cui hanno sempre vissuto. Si tratta di un diritto di godimento provvisorio che consente al coniuge assegnatario dell’abitazione di utilizzare l’immobile, con il relativo corredo, che non fa venir meno il diritto di proprietà del quale è titolare l’altro coniuge, ma pone a suo carico il divieto di disporre dell’immobile per il periodo di vigenza del provvedimento giudiziale, che va individuato in relazione alle esigenze dei figli, minorenni o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Inoltre, il genitore non collocatario, a cui non viene assegnata l’abitazione coniugale, è obbligato per legge al versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ai fini di un’approfondita disamina della Sua vicenda, La invito a contattarmi ai seguenti recapiti: Utenza fissa: 0445.364544; - Cellulare: 340.2899911. Cordiali saluti. Avv. Lorenzo Dall’Igna
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Avvocato Dequo

Risposta in data 20/08/2021

Buonasera signora, vista la tenera età del bambino e la situazione di suo marito, con altissima probabilità (perché non è mia abitudine dare certezze) il bambino verrebbe affidato a lei e, per l'effetto, la casa coniugale verrebbe assegnata a lei. Di converso, Lei non può obbligare suo marito a lasciare la casa. Per maggiori informazioni e delucidazioni mi contatti ai recapiti che trova nel profilo, Le fornirò una prima consulenza. Mi rendo conto sia una situazione complicata e le auguro buona fortuna, qualora non dovessi risentirLa. Avv. Antonella Belvedere
Buongiorno Signora, in caso di separazione, e con un figlio di anni 2, a Lei spetta sia la collocazione del figlio che la casa coniugale. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Gentilissima, la sua richiesta merita di essere ovviamente approfondita. Se desidera avviare un procedimento di separazione può contattarmi ai recapiti presenti sul mio website. La consulenza legale è a pagamento e va concordata. Cordiali Saluti PROF.AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI

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