Nella separazione tra conviventi con figli minori, i due partner, possono accordarsi sull’affidamento e collocamento della prole , stabilendo anche le modalità ed il tempo di permanenza presso il genitore non collocatario, nonché l’entità e modalità di versamento dell’assegno di mantenimento riconosciuto ai figli minori, secondo la capacità reddituale di ogni genitore, in considerazione del tenore di vita, di cui il figlio ha beneficiato, durante la convivenza e dei bisogni e necessità avvertite dal figlio medesimo. L’accordo raggiunto dai due genitori al termine della loro convivenza, deve essere sottoposto alla valutazione dell’autorità giudiziaria, affinché possa accertarsi la sua corrispondenza all’interesse prevalente e superiore del figlio minore. Allo stesso modo, se al termine della convivenza, i due partner, non raggiungono un accordo sul collocamento e mantenimento del minore, dovranno necessariamente rivolgersi al giudice, per la risoluzione della controversia.. In mancanza di accordo, sarà il giudice, investito della controversia, a stabilire dapprima se i figli minori, sia affidati ad entrambi i genitori, secondo le regole dell’affido condiviso oppure nei casi in cui quest’ultimo sia pregiudizievole per il minore stesso, l’affido esclusivo ad uno solo di essi. Il giudice, stabilisce anche il versamento di un assegno periodico a favore della prole, a carico del genitore economicamente più avvantaggiato, sulla base dei loro bisogni, in considerazione del tenore di vita, posseduto in costanza di rapporto, nonché della capacità economiche dei genitori e l'assistenza morale e materiale fornita ai figli stessi. Se ha necessità di essere assistita legalmente, e non ha un suo legale di fiducia, può contattarmi ai miei recapiti e vedrò se e come poterla assistere. Eventualmente, se ha necessità di un parere specifico, può fare una richiesta di consulenza c.d. premium pagando il relativo costo previsto.