Associazione in partecipazione: come funziona

Salve, la mia fidanzata vorrebbe aprire una impresa di sanificazioni ma, non avendo lei i requisiti, ho pensato di unirmi in qualità di associato in partecipazione per ottenere la nomina di responsabile tecnico. E' possibile? Ho letto che l'unica forma di associazione possibile è quella con il solo conferimento di capitale, essendo io un privato. Grazie
Utente 6699

L’Avvocato risponde:

Buonasera, Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinata dagli artt. 2549-2554 del codice civile, è un contratto con il quale un imprenditore (detto associante) attribuisce ad un altro soggetto (detto associato) la partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Fino a giugno 2015, l’apporto fornito dall’associato poteva consistere (anche) nello svolgimento di una prestazione lavorativa. Oggi non è più così. L’art. 53 del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha infatti statuito l’abrogazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro . In particolare, la norma in parola ha riformulato il testo del secondo comma dell’art. 2549 del codice civile, stabilendo che, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro” . Restando a disposizione per ogni ulteriiore chiarimento,, qualora avesse apprezzato questo mio consulto gratuito, apprezzerei che una sua valutazione positiva (purtroppo su internet le uniche valutazione positive sono quelle a 5 stelle). Cordialmente, Avv. Stefano Brustia

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