Il delitto di percosse nella forma semplice, quindi non aggravata dall'art. 61 n. 11 octies, è perseguibile a querela della persona offesa, ciò significa che se la persona che lamenta di aver subito le percosse non sporge querela non potrà prendere avvio il procedimento. Diversamente se si tratta di percosse aggravate dall'aver agito nei confronti degli esercenti la professione sanitaria o simili è perseguibile d'ufficio, vale a dire che la procura potrà avviare un'indagine ed eventualmente un procedimento senza che la persona offesa debba sporgere querela. La competenza a decidere su tale delitto è del Giudice di Pace. La pena è quella della reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309 euro. Spero di esserLe stata utile. Cordiali saluti.
Buongiorno. Volentieri disponibile a fornirLe la consulenza di cui necessita. Laddove interessato La invito a richiedere una consulenza diretta a mio nome tramite profilo personale presente su questa stessa piattaforma cliccano sul mio nominativo. Con l'occasione potrà espormi nel dettaglio ogni utile indicazione. Cordiali saluti. Avv. Giampaolo Catricala'
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