Estinzione del reato 162 ter: può proseguire la condanna?

Se un giudice dovesse ritenere congrua un'offerta pari al 50% di quanto chiede la parte offesa ed estingue il reato (anche se la parte offesa non è d'accordo), che conseguenze ci sarebbero successivamente? La parte offesa puo proseguire in sede civile per l'altro 50% oppure con il reato estinto è meno probabile?
Utente 5794

L’Avvocato risponde:

AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 15/11/2020

Buonasera. Affinchè il Giudice dichiari l'estinzione del reato per condotte riparatorie (162 ter c.p.), non è necessario il consenso o l'accettazione della persona offesa: se l'imputato fa un'offerta reale inferiore a quanto richiesto dalla persona offesa e questa vi si opponga, il Giudice può comunque dichiarare estinto il reato nel caso in cui ritenga appropriata e congrua l'offerta fatta. Proprio perché non è necessario il consenso della persona offesa, quest'ultima, qualora ritenga che l'offerta reale non sia stata congrua al danno subìto, può avviare il procedimento civile dove chiederà al Giudice di accertare se il quantum liquidato dal Giudice penale sia stato proporzionato ai danni subìti e, eventualmente, la liquidazione della somma residua. Per ulteriori informazioni mi contatti direttamente sul mio profilo e se è soddisfatto della mia risposta mi lasci 5 stelle di gradimento, grazie e buona serata. Avv. Giuseppe Maset

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