contenzioso tributario e D.L. n.23/2020

Nel contenzioso tributario le modalità telematiche sono diventate obbligatorie per i giudizi instaurati a partire dal 1° luglio 2019 (art. 16 del decreto legge n. 119/2018). A fronte di un ricorso o appello cartaceo notificato prima del 1° luglio 2019, la parte resistente può scegliere come costituirsi in giudizio, e quindi può anche scegliere le modalità analogiche. Di recente è intervenuto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che all'art. 29, comma 1, stabilisce che le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche. Alla luce di tale recente disposizione la mia domanda è: oggi è ancora possibile per la parte resistente, a fronte di un appello cartaceo notificato prima del 1° luglio 2019, scegliere come costituirsi in giudizio, ed optare per es. per la modalità cartacea, oppure deve utilizzare obbligatoriamente le modalità telematiche?
Utente 3542

L’Avvocato risponde:

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Marco Sansone
Avvocato Amministrativista

Risposta in data 10/05/2020

Può ancora costituirsi in modalità cartacea (solo costituirsi), ma dovrà predisporre un plico completo (nel numero di copie normativamente previsto per la memoria difensiva e degli allegati) che dovrà essere spedito presso la Segreteria deposito atti della Commissione Tributaria Provinciale.

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