Nel contenzioso tributario le modalità telematiche sono diventate obbligatorie per i giudizi instaurati a partire dal 1° luglio 2019 (art. 16 del decreto legge n. 119/2018). A fronte di un ricorso o appello cartaceo notificato prima del 1° luglio 2019, la parte resistente può scegliere come costituirsi in giudizio, e quindi può anche scegliere le modalità analogiche. Di recente è intervenuto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che all'art. 29, comma 1, stabilisce che le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche. Alla luce di tale recente disposizione la mia domanda è: oggi è ancora possibile per la parte resistente, a fronte di un appello cartaceo notificato prima del 1° luglio 2019, scegliere come costituirsi in giudizio, ed optare per es. per la modalità cartacea, oppure deve utilizzare obbligatoriamente le modalità telematiche?
Può ancora costituirsi in modalità cartacea (solo costituirsi), ma dovrà predisporre un plico completo (nel numero di copie normativamente previsto per la memoria difensiva e degli allegati) che dovrà essere spedito presso la Segreteria deposito atti della Commissione Tributaria Provinciale.
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