Accudimento anziano non parente: a chi spetta?

Buongiorno, mi occupo di un'anziana amica di famiglia (non sono parente). Rimasta vedova ho seguito per lei pubblicazione del testamento (non sono erede), successione, reversibilità.... e trovato alloggio vicino a me e trovato una badante. Oggi i nipoti, molto poco presenti, non contestano nulla; esiste una forma "contrattuale" di accettazione da parte dei nipoti delle spese ordinarie (affitto, badante, spesa quotidiana....) affinché non possa essere oggetto di discussione, rendiconto e risarcimento in futuro? Grazie
Utente 14964

L’Avvocato risponde:

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Umberto Depaoli
Avvocato Civilista

Risposta in data 18/05/2022

Gentile Utente, se intende continuare ad occuparsi della signora e mettersi al riparo da possibili contestazioni una soluzione sarebbe quella di depositare, tramite legale di fiducia, ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno. Resto a disposizione al contatto mail presente nella descrizione del mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Umberto Depaoli Foro di Torino
Buongiorno a lei. Capisco perfettamente le sue esigenze. E' preferibile regolamentare il tutto. Se vuole la mia consulenza telematica sono a disposizione. Cordialissimi saluti. Prof. Avv. Antonio Leggiero
Buongiorno, premesso che la questione andrebbe approfondita, si potrebbe provvedere alla redazione di un accordo scritto. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Buongiorno, i familiari di un anziano sono sempre tenuti al suo mantenimento, è un obbligo di legge, e se la spesa non è contestata nel momento in cui viene sostenuta dall'anziana signora o con contributo dei nipoti, non potranno contestarla successivamente. Non è chiaro se la sua domanda sia riferita a un possibile accordo sulla divisione delle spese tra i nipoti o se invece intenda formalizzare il suo supporto alla signora, in modo che non possano essere contestate le sue scelte. Quanto alla prima ipotesi non sussiste per legge un obbligo di contribuzione uguale per tutti, ognuno contribuisce alle spese in base alle proprie possibilità e qualora mai venissero meno agli alimenti la signora potrebbe fare loro causa. Questo ovviamente laddove non sia sufficiente l'entrata mensile di cui già l'anziana dispone in autonomia. Nella seconda ipotesi potrebbe ad esempio essere nominata o invitarli a nominare un amministratore di sostegno, mediante un'istanza da presentare in Tribunale. Il ruolo non prevede una remunerazione, ossia è a titolo gratuito ma il Giudice può disporre una piccola indennità a rimborso delle attività svolte. In questo modo tutte le scelte saranno vagliate e rendicontate, riducendo le possibili contestazioni e chi agisce per conto della signora sarà legittimato formalmente. Ma si possono vagliare anche altre possibilità, in base allo stato di salute dell'anziana e alla sua necessità di assistenza, se vuole approfondire la questione potrà accedere a una consulenza personalizzata, visitando il mio profilo. Cordiali saluti Avv. Elena Armenio

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