Buonasera. In seguito alla separazione, il coniuge a cui viene assegnata l’abitazione detenuta in affitto, per legge, subentra, automaticamente, al conduttore (se non lo era già prima), acquisendo i suoi diritti e doveri, tra cui quello di pagare il canone di locazione, per il quale l’altro coniuge, invece, è tenuto, in genere, a corrispondere solo un contributo compreso nell’assegno mensile di mantenimento. Pertanto, salvo diversi accordi tra i coniugi, responsabile del pagamento del canone di locazione è, in genere, quello dei due al quale viene assegnata l’abitazione, a cui deve rivogersi il locatore per solleciti ed eventuale intimazione di sfratto. Il locatore, infatti, in tal caso, non può rivolgersi all’altro conige (il so ex marito), qualora sia stato informato della separazione o ne sia, comunque, a conoscenza. Tutto ciò, naturalmente, salvo diversi accordi intervenuti tra lei e il suo ex marito. I tempi della procedura di sfratto ed il rilascio dell’abitazione dipendono molto dal Tribunale competente, tuttavia non sono lunghi, trattandosi di un procedimento piuttosto semplice che, in genere, può concludersi entro un anno circa dalla notificazione dellacitazione in giudizio o prolungarsi nei casi più difficoltosi. Per ulteriori contatti email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali Saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo